Il curatore può eccepire l’inadempimento del sindaco nel giudizio di verificazione (Cass. civ. Sez. I n. 3819 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di verificazione conseguente all’opposizione allo stato passivo proposta dal sindaco di società fallita per il credito al compenso asseritamente maturato, il curatore è legittimato a sollevare l’eccezione d’inadempimento secondo i canoni della responsabilità contrattuale, limitandosi ad allegare e provare, in relazione alle circostanze concrete, la negligente o incompleta esecuzione della prestazione di vigilanza dovuta. Resta a carico del professionista istante l’onere di provare l’esatto adempimento, ossia la rispondenza della propria condotta al modello professionale e deontologico richiesto dalla situazione concreta. I sindaci non esauriscono i propri compiti nel burocratico espletamento delle attività indicate dalla legge, dovendo porre in essere ogni atto utile ed efficace ai fini di una vigilanza sostanziale sulla gestione. L’eccezione non è subordinata ai presupposti della risoluzione del contratto né al carattere grave e dannoso dell’inadempimento.
Il Fatto
Il giudice delegato al fallimento di una società per azioni quotata ha respinto la domanda di ammissione al passivo proposta dal sindaco della società fallita per il credito al compenso maturato, in ragione delle inadempienze assunte in relazione allo svolgimento del mandato. Il professionista ha proposto opposizione, che il tribunale ha respinto.
Il tribunale ha escluso la maturazione della prescrizione invocata dall’opponente, non avendo questi provato l’oggettiva percepibilità dell’insufficienza del patrimonio sociale da parte dei creditori, e ha ritenuto fondata l’eccezione d’inadempimento sollevata dal Fallimento: gli addebiti risultano compiutamente descritti e documentati, mentre l’opponente non ha provato l’esatto e completo adempimento. Né rileva che, trattandosi di società quotata, il controllo sulla redazione del bilancio spettasse alla società di revisione, poiché al sindaco si contesta di non aver vigilato sugli amministratori. Il sindaco ha proposto ricorso per cassazione per quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 2697 e 1218 ss. cod. civ., e lo dichiara infondato, con assorbimento degli altri. Il tribunale si è attenuto ai principi ripetutamente esposti dalla Corte: nel giudizio di verificazione, il curatore è legittimato a far valere la responsabilità contrattuale del professionista con il solo onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la negligente o incompleta esecuzione della prestazione di vigilanza dovuta.
Il criterio di riparto dell’onere della prova è quello enunciato dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001: il creditore che agisce deve provare la fonte del diritto e il termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento. Tale criterio si applica anche quando il debitore si avvalga dell’eccezione d’inadempimento di cui all’art. 1460 cod. civ., come ribadito da Cass. n. 3373 del 2010, Cass. n. 826 del 2015 e Cass. n. 3527 del 2021.
Ne segue che, ove il preteso creditore proponga opposizione allo stato passivo dolendosi dell’esclusione del credito, il Fallimento può paralizzarne l’accoglimento eccependo l’inadempimento del sindaco al dovere di vigilanza sull’attività di gestione (art. 2403, comma 1, cod. civ.), spettando all’istante provare di aver adeguatamente vigilato e attivato i poteri-doveri inerenti alla carica (art. 2407, comma 1, cod. civ.).
I sindaci, osserva la Corte, non esauriscono i propri compiti nel mero e burocratico espletamento delle attività indicate dalla legge, dovendo adottare, e ricercare, ogni altro atto utile ai fini di una vigilanza sostanziale sull’amministrazione e sulle operazioni gestorie, secondo il principio di Cass. n. 18770 del 2019. Nelle società quotate il dovere di vigilanza è ancora più stringente, estendendosi al regolare svolgimento dell’intera gestione (art. 154, comma 1, d.lgs. n. 58/1998; Cass. n. 1601 del 2021).
L’eccezione, del resto, può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, salvo il limite della buona fede, e non è subordinata ai presupposti della risoluzione né alla gravità e dannosità dell’inadempimento (Cass. n. 1690 del 2006; Cass. n. 12719 del 2021). Il decreto impugnato ha quindi fatto corretta applicazione di tali principi, avendo il Fallimento dedotto un circostanziato inesatto adempimento e non avendo il sindaco fornito la prova del corretto adempimento. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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