Opposizione alla liquidazione del compenso del CTU: competenza e limiti (Cass. civ. Sez. II n. 25653 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, regolato dall’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, l’ordinanza emessa dal giudice monocratico in luogo del presidente del tribunale non è affetta da nullità, ponendosi all’interno del medesimo ufficio non una questione di competenza, ma di mera distribuzione degli affari secondo le tabelle di organizzazione. La liquidazione spetta al giudice istruttore, che ha nominato l’ausiliare, anche quando la decisione della causa sia riservata al collegio. Restano estranee al giudizio di opposizione le censure che investono la validità e l’utilità della consulenza tecnica, la completezza dell’incarico e la ripartizione provvisoria dell’onere del pagamento, questioni riservate alla decisione di merito. Le contestazioni sul quantum che si risolvono in valutazioni di merito non sono sindacabili in sede di legittimità.

Il Fatto

Nel giudizio civile promosso dal fallimento di una società nei confronti degli esponenti, il consulente tecnico d’ufficio nominato aveva depositato la propria relazione. Liquidato il compenso con decreto, gli esponenti — chiamati a risponderne in via provvisoria e solidale — proposero opposizione. Il tribunale, con ordinanza, rigettò l’opposizione, escludendo i profili di nullità dedotti e confermando la congruità della liquidazione.

Avverso tale ordinanza gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, deducendo vizi di competenza del giudice, incompletezza dell’incarico, omessa pronuncia su alcune censure e violazione dei criteri tabellari di liquidazione. Il consulente ha resistito con controricorso; il fallimento è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della costituzione del giudice. Richiamando un orientamento consolidato (Cass. n. 22292 del 2020; Cass. n. 22795 del 2019; Cass. n. 15940 del 2015), esclude che l’ordinanza adottata dal giudice monocratico in luogo del presidente del tribunale sia nulla: all’interno dello stesso ufficio non sorgono questioni di competenza, ma solo di distribuzione degli affari secondo le tabelle.

Quanto alla dedotta riserva al collegio, la Corte osserva che l’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002 attribuisce la liquidazione al magistrato che procede, da identificare nel giudice che istruisce la causa. Il collegio conserva soltanto il potere di individuare in via definitiva la parte tenuta all’esborso. Il richiamo all’art. 11 della legge n. 319 del 1980 e la natura compilativa del d.P.R. n. 115 del 2002, adottato in attuazione della delega di cui alla legge n. 50 del 1999, confermano che la diversa formula normativa non ha modificato il precedente assetto (Cass. n. 12719 del 2012; Cass. n. 21865 del 2013).

Il motivo sull’incompletezza dell’incarico è inammissibile: non si denuncia una violazione di legge, ma si critica una valutazione di merito rimessa alla discrezionalità del giudice competente. Quanto alle censure sulla validità della consulenza, la Corte ribadisce che il giudice dell’opposizione esamina al più completezza e qualità del lavoro, mentre il controllo approfondito delle contestazioni alla relazione appartiene al merito (Cass. n. 36396 del 2021; Cass. n. 3024 del 2011).

Sul compenso per accertamenti distinti, la Corte conferma che l’autonomia delle singole indagini può dar luogo a un compenso unitario risultante dalla somma dei singoli accertamenti (Cass. n. 15306 del 2020; Cass. n. 22779 del 2014). Infine chiarisce che la ripartizione provvisoria dell’onere ha carattere provvisorio e resta affidata alla sentenza conclusiva. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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