Motivazione apparente della CTR e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 659 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza tributaria di appello è nulla per error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. In tal caso non può lasciarsi all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture. Nel giudizio tributario la sentenza penale irrevocabile non ha alcuna automatica autorità di cosa giudicata, ma costituisce un semplice elemento di prova liberamente valutabile dal giudice insieme alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società e ai suoi soci un avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2003, contestando il fittizio acquisto di macchinari, con conseguente indeducibilità della quota di ammortamento e indetraibilità dell’IVA. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Ufficio.

Avverso la sentenza di secondo grado l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a più motivi. I contribuenti resistevano con controricorso. La questione centrale attiene alla validità della motivazione resa dal giudice di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo con cui l’Ufficio deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR dichiarato l’appello ai limiti dell’inammissibilità. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse: la Commissione ha deciso l’appello nel merito e non lo ha dichiarato inammissibile, sicché l’inammissibilità non rientra nella ratio decidendi.

Quanto al secondo motivo, relativo all’art. 654 cod. proc. civ. e alla rilevanza del processo penale, la Corte ribadisce che nel giudizio tributario non può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile alcuna automatica autorità di cosa giudicata, stante l’autonomia dei due giudizi e la diversità dei mezzi di prova e dei criteri di valutazione. Il giudice tributario deve apprezzarne il contenuto confrontandolo con gli altri elementi acquisiti. Anche la sentenza penale non irrevocabile può assumere valenza indiziaria. Nel caso concreto, tuttavia, la CTR non ha fatto riferimento ad alcuna sentenza penale, avendo deciso indipendentemente da altri procedimenti: anche tale motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Il nucleo del decisum è il terzo motivo, che denuncia la motivazione apparente per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando non rende percepibile il fondamento della decisione, con argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice (Cass. S.U. n. 22232 del 03.11.2016; Cass. n. 13977 del 23.05.2019).

Nel caso di specie le affermazioni della CTR sono del tutto generiche: non si comprende quale sia la documentazione non contestata, quali le presunzioni dell’Amministrazione, quali i requisiti di legge per la maggiorazione del prezzo e perché l’Ufficio avrebbe dovuto riconoscere il costo delle fatture. Non essendo enucleabile la ratio decidendi, la motivazione è apparente e la sentenza nulla.

La Corte accoglie dunque il terzo motivo, rigetta i primi due, assorbe i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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