Responsabilità del commercialista e interpretazione della domanda nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 657 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda giudiziale costituisce un tipico accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, anche di appello, e sindacabile in sede di legittimità solamente sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione. Il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado: non possono sottoporsi alla Corte elementi di fatto già valutati dai giudici del merito per pervenire a un diverso apprezzamento. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto decisivo inteso nella sua accezione storico-fenomenica, non l’omessa o erronea valutazione di emergenze probatorie. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo denunciando che il giudice abbia dichiarato di non osservare la regola della prova o abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti. L’art. 1460 cod. civ. presuppone contratti a prestazioni corrispettive.
Il Fatto
Un imprenditore, in proprio e quale legale rappresentante di una società, convenne in giudizio il proprio commercialista per accertare la responsabilità professionale per negligente consulenza e ottenere il risarcimento dei danni. Il professionista eccepì di aver svolto solo attività di affiancamento e mediazione, senza alcun mandato con poteri decisionali, trattandosi di questioni prettamente legali.
Il Tribunale accolse la domanda e condannò il consulente al risarcimento. La Corte d’Appello, in parziale riforma, rigettò ogni domanda e respinse anche l’appello incidentale dei clienti. Questi ultimi ricorsero per cassazione con quattro motivi, cui il professionista resistette con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti denunciarono la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme sull’interpretazione dei contratti e delle domande, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato la reale portata della domanda originaria. La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’interpretazione della domanda è rimessa al giudice del merito.
La Corte ha osservato che l’accertamento sull’ampiezza della domanda integra un accertamento di fatto, sindacabile solo per correttezza della motivazione. Ha richiamato sul punto Cass., sez. III, sent. 11/04/2000, n. 4588 e Cass., sez. 6-5, ord. 21/12/2017, n. 30684, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente in merito all’appello incidentale sui lavori aggiuntivi previsti in transazione.
Con il secondo motivo si censurava la violazione degli artt. 1218 e 1223 cod. civ. per il rigetto della domanda risarcitoria conseguente al consiglio di firmare la transazione. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché volto a una rivalutazione del merito e delle emergenze probatorie, preclusa in sede di legittimità. Ha richiamato Cass., Sez. Un., 26/2/2021, n. 5442 e Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523.
Con il terzo motivo i ricorrenti dedussero la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 1460 cod. civ. e il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. La Corte ha richiamato Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 per affermare che il vizio in questione riguarda solo l’omesso esame di un fatto decisivo nella sua accezione storico-fenomenica, non l’erronea valutazione delle prove. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., richiamando Cass. Sez. 3, 10/6/2016, n. 11892: la norma è deducibile solo se il giudice abbia dichiarato di non osservarla o abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti. Quanto all’art. 1460 cod. civ., esclusa la corrispettività dell’obbligazione, la norma non è applicabile alla fattispecie.
Con il quarto motivo si denunciò la violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale applicato il secondo comma dell’art. 1227 cod. civ. in assenza di eccezione. Il motivo è stato dichiarato infondato: la Corte di merito aveva fatto applicazione del primo comma della norma, relativo al concorso del fatto colposo del creditore, e non del capoverso sul danno evitabile. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.