Motivazione apparente e accertamento del danno da mala gestio dirigenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6939 del 15.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., soltanto entro i limiti del minimo costituzionale, restando escluso il sindacato sulla sufficienza e sulla congruità della motivazione stessa. Il giudice di legittimità non può riesaminare il merito della vicenda, ma solo controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni. In tema di responsabilità del dirigente per mala gestio, il rigetto della domanda risarcitoria che si fondi sulla mancata allegazione del danno costituisce accertamento di fatto non censurabile. Il riconoscimento della sola indennità supplementare può essere correttamente subordinato alla nozione contrattuale di giustificatezza, senza che ciò escluda di per sé la giusta causa rilevante ai fini del preavviso.

Il Fatto

Il dirigente, già direttore generale di una confederazione datoriale, è stato licenziato per giusta causa. Il tribunale ha rigettato la domanda di accertamento dell’illegittimità del recesso, condannando la datrice a corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, il relativo TFR e l’indennità supplementare, accertata la sussistenza della giusta causa. La confederazione ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale per mala gestio, chiedendo il risarcimento del danno per presunta distrazione di fondi.

La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello del dirigente, ha rigettato la riconvenzionale, escludendo la prova di qualsiasi danno: i costi erano sempre stati sostenuti dall’ente finanziatore e non dalla confederazione, né risultava allegata alcuna sottoutilizzazione del personale interno. Di qui il ricorso principale della confederazione, con due motivi, e il ricorso incidentale del dirigente, anch’esso con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo principale deduce la nullità della sentenza per carenza e ambiguità di motivazione. La Corte lo dichiara infondato: la pronuncia impugnata è ampiamente e chiaramente motivata e contiene più rationes decidendi. Il giudice d’appello ha escluso il danno perché il personale ha continuato ad attendere alle occupazioni ordinarie, senza che fosse allegata alcuna sottoutilizzazione, alcun ritardo nelle attività interne né il ricorso a lavoro straordinario o ad assunzioni.

La Corte ribadisce che non è corretto censurare in cassazione la sentenza d’appello per asserite contraddizioni con la sentenza di primo grado: le due pronunce hanno effettuato un accertamento diverso, e quella d’appello si distacca radicalmente dalle affermazioni del tribunale, confutandole espressamente. Il controllo sulla motivazione, richiamata la Cass. s.u. n. 8053 del 2014, è ammesso solo nei limiti di garanzia del minimo costituzionale. Le doglianze si risolvono in una censura sul merito, inammissibile in sede di legittimità: al giudice di merito spetta in via esclusiva individuare le fonti del convincimento e valutare le prove (Cass. n. 742 del 2015).

Quanto all’eccezione di giudicato esterno, la Corte osserva che nessun giudicato sussiste allo stato degli atti, essendo il giudizio richiamato, che riguarda anche parti diverse, tuttora pendente. Il secondo motivo principale denuncia la violazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 cod. civ., ma è dichiarato inammissibile perché contesta l’accertamento di fatto sull’insussistenza dei danni, rispetto ai quali mancavano prioritariamente le allegazioni e le deduzioni probatorie: era stato dedotto come danno l’importo dei fondi asseritamente distratti, ma tali fondi erano a carico dell’ente finanziatore e non della confederazione.

Passando al ricorso incidentale, il primo motivo deduce la violazione degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., sostenendo che la giustificatezza del licenziamento non escluderebbe il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso. La Corte lo dichiara inammissibile perché non si confronta con il decisum: la sentenza d’appello non ha escluso la giusta causa, ma ha affermato che la sola giustificatezza rileva ai fini dell’indennità supplementare, affermazione corretta sul piano logico e giuridico. Il secondo motivo, per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., è parimenti infondato, avendo la Corte territoriale richiamato l’accertamento sulla giusta causa e sulla idoneità dell’inadempimento a svuotare di utilità la prosecuzione del rapporto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *