Vizio di motivazione apparente e doppia conforme: inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 33503 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile solo quando, per ragioni grafiche, sintattiche o lessicali, la motivazione risulti di fatto mancante, perché incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria, non potendosi dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della decisione. Non può invece predicarsi un tale vizio quando, a fronte di una motivazione in sé comprensibile, se ne prospetti un mero disallineamento rispetto alle acquisizioni processuali, di tipo quantitativo o logico. In tal caso il sindacato investe il contenuto della motivazione e non la sua idoneità espressiva, ed è ammissibile nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., salva l’ipotesi dell’errore revocatorio. Ove la Corte d’appello abbia deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado, opera la preclusione dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., se il ricorrente non indica le ragioni di fatto della decisione di primo grado e in cosa queste differissero da quelle poste a fondamento della decisione di appello.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito in primo grado per ottenere il risarcimento delle lesioni fisiche asseritamente subite a seguito di un’aggressione perpetrata dal controricorrente. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 14/2021, aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2364/2022, aveva confermato la decisione.

La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto che le immagini del filmato prodotto dalla parte convenuta smentissero con certezza la dinamica dei fatti rappresentata dall’appellante, e che i certificati medici prodotti non consentissero di affermare una correlazione causale tra l’aggressione e le lesioni riportate. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con unico mezzo, articolando censure in tema di motivazione, di valore probatorio delle immagini video, dei referti medici e della sentenza assolutoria del giudice di pace. L’intimato ha depositato controricorso ed entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto la carente esposizione sommaria del fatto sostanziale richiesta dall’art. 366 n. 3 c.p.c., a fatica recuperabile dagli accenni contenuti nell’illustrazione del motivo. Passando allo scrutinio delle censure, le ritiene tutte inammissibili.

Quanto alla dedotta mancanza o apparenza della motivazione, la Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 8053-8054 del 2014: il vizio è configurabile solo se la motivazione risulti di fatto mancante per ragioni grafiche o per obiettiva incomprensibilità o irriducibile contraddittorietà delle affermazioni. Nella specie il ricorrente prospetta piuttosto un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali, insufficiente o contraddittorietà della motivazione: profilo che attiene al contenuto e non alla idoneità espressiva della motivazione, e che rende semmai sindacabile il risultato nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo.

La censura di omesso esame ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. è a sua volta inammissibile per la preclusione dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis: la Corte d’appello ha deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme) e il ricorrente non ha assolto l’onere di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado e in cosa queste differissero da quelle della decisione di appello.

La censura di violazione delle regole sull’onere della prova non è dedotta nei termini richiesti dalle Sezioni Unite n. 16598 del 2016, secondo cui l’art. 2697 c.c. è violato solo se il giudice attribuisce l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata secondo la differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: la contestazione attiene piuttosto al merito della valutazione, non al rispetto delle regole di riparto. Quanto agli artt. 2699, 2700 e 2712 c.c., la doglianza non è illustrata e non ne è coerente espressione; la Corte ricorda che i certificati medici di pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, solo per i fatti attestati come avvenuti alla presenza del sanitario, mentre per la diagnosi sono liberamente apprezzabili.

Infine, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è dedotta in termini generici e non nei modi indicati dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020. Quanto alla sentenza assolutoria del giudice di pace, la Corte d’appello non le ha attribuito alcun vincolo di giudicato, ma l’ha richiamata solo quale argomento di prova convergente. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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