Rinuncia al ricorso per cassazione esclude il doppio contributo unificato (Cass. civ. Sez. I n. 33504 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente accettata dai controricorrenti, determina l’estinzione del giudizio e non giustifica l’imposizione del cd. doppio contributo unificato. Tale misura, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., trova applicazione nei soli casi tipici di rigetto dell’impugnazione, di sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale e di natura lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica a ipotesi diverse, quale quella della rinuncia al ricorso.

Il Fatto

La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva respinto gli appelli, principale e incidentale, confermando la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva respinto la domanda della ricorrente e quelle adesive degli altri soggetti coinvolti, accertando invece l’inadempimento di un’obbligazione assunta in via unitaria e solidale in una convenzione conclusa tra le parti e successivamente prorogata con atto integrativo.

Il ricorso era affidato a sei motivi. Si costituivano con separati controricorsi la società e gli altri controricorrenti, aderendo alle argomentazioni della ricorrente, mentre un ulteriore controricorrente resisteva con proprio controricorso. In data 3 marzo 2022 venivano depositate la dichiarazione di rinuncia al ricorso e le relative accettazioni da parte dei controricorrenti, con conseguente necessità di definire il giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato la ritualità della rinuncia e della relativa accettazione, provvedendo in conformità con la richiesta della ricorrente e dichiarando l’estinzione del giudizio. Sul piano delle spese processuali, la Corte ha applicato l’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., non disponendo nulla al riguardo in ragione dell’adesione dei controricorrenti alla rinuncia.

Il nodo centrale affrontato dal provvedimento riguarda la sorte del cd. doppio contributo unificato. La Corte ha escluso che sussistano i presupposti per imporne il pagamento alla ricorrente, chiarendo che tale misura opera esclusivamente nei casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.

Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione della misura come eccezionale e di natura lato sensu sanzionatoria. Da tale qualificazione la Corte trae la conseguenza della sua stretta interpretazione, escludendo ogni possibilità di applicazione estensiva o analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente previste.

La rinuncia al ricorso per cassazione non integra alcuno dei casi tipici indicati, sicché non può essere assoggettata al doppio contributo. A sostegno di tale conclusione la Corte richiama i propri precedenti Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025 e Cass. 12 novembre 2025, n. 23175. La decisione si conclude con la declaratoria di estinzione del giudizio e con la conferma del principio di tassatività della misura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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