Stabilizzazione nel pubblico impiego senza dequalificazione per prestazioni di mero fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33502 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, in caso di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione a termine, è esclusa la trasformazione del rapporto in uno a tempo indeterminato. Il lavoratore ha diritto al solo risarcimento del danno, parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010. La prestazione di mero fatto resa in adempimento di un contratto nullo non fonda alcun diritto all’inquadramento contrattuale. La stabilizzazione disposta per legge sana il pregresso e la scelta del lavoratore di aderire alla procedura concorsuale vincola le parti all’inquadramento previsto dal bando, non sindacabile salva la denuncia di una condotta strumentale dell’amministrazione.

Il Fatto

Una lavoratrice ha prestato servizio presso il Ministero dell’Interno dal 2004, dapprima in forza di contratti di somministrazione e lavoro temporaneo, poi, dal gennaio 2008, con contratto a tempo determinato stipulato all’esito di una procedura concorsuale bandita nel 2007 per il profilo di coadiutore amministrativo contabile, posizione economica B1. In precedenza, nei rapporti di somministrazione, era stata inquadrata nel livello B3.

La lavoratrice ha chiesto il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella fascia economica F3, corrispondente all’ex B3, e in subordine le differenze retributive. Il giudice di primo grado ha accolto in parte la domanda; la Corte d’appello ha riformato la decisione, valorizzando l’effetto sanante della stabilizzazione e l’assenza di allegazioni sulla frode alla legge. Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. Prima del 2007 il Ministero aveva fatto ricorso a rapporti di somministrazione per fronteggiare le esigenze legate alla procedura di regolarizzazione in materia di immigrazione, con inquadramento nel livello B3. Con l’O.P.C.M. n. 3576 del 29 marzo 2007 si era poi previsto l’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale per l’assunzione a tempo determinato, in deroga all’art. 35, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 165/2001.

Secondo il consolidato orientamento richiamato dalla Corte, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria nei limiti dell’art. 2126 cod. civ. È parimenti esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 86, comma 9, d.lgs. n. 276/2003, la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato in caso di abusiva successione di contratti di somministrazione.

La Corte rileva che la lavoratrice aveva svolto, nel periodo dei contratti di somministrazione, prestazioni di mero fatto nei confronti della pubblica amministrazione. Tali prestazioni, non fondate su un titolo valido, non possono giustificare alcuna pretesa di inquadramento. La stabilizzazione disposta dalla legge n. 205/2017 ha come presupposto un originario concorso per l’assunzione a termine e opera in nesso causale diretto con i successivi periodi di precariato.

Quanto alla dedotta frode alla legge, la Corte osserva che la censura non denuncia la violazione di una norma processuale, ma si limita a sollecitare un inesistente riesame di merito. Spetta al giudice del merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti.

La Corte dichiara infine inammissibili il quinto e il sesto motivo, che denunciano l’omesso esame e l’omessa pronuncia senza prospettare la nullità della sentenza impugnata né indicare il fatto storico. Il vizio di motivazione rileva solo quando l’anomalia si traduce in violazione della legge costituzionale, come la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Il ricorso è dunque rigettato, con obbligo del versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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