Ammissibile la riconvenzionale nell’opposizione agli atti esecutivi ma nel termine dell’art. 617 (Cass. civ. Sez. III n. 13151 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi è ammissibile la proposizione di una domanda riconvenzionale, sempre che sussista connessione per titolo o per oggetto con la domanda principale, non essendo il giudizio di opposizione un giudizio di impugnazione ma un ordinario giudizio di cognizione. Tale domanda deve essere tuttavia proposta, a pena di decadenza, nel termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 617 cod. proc. civ., decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell’atto esecutivo opposto. Il termine costituisce presupposto processuale speciale e prevale sulla disciplina generale della scansione del giudizio di cognizione di primo grado. La tardiva proposizione della riconvenzionale nella sola fase di merito ne determina l’inammissibilità.
Il Fatto
Per l’esecuzione di una sentenza di condanna alla demolizione di opere eseguite sul tetto di un edificio condominiale e al ripristino dello stato dei luoghi, alcuni condomini proposero ricorso ex art. 612 cod. proc. civ. nei confronti del soggetto obbligato. Il giudice dell’esecuzione, all’esito di c.t.u., dichiarò infungibile l’esecuzione per obblighi di fare, per il pericolo alla stabilità dell’intero edificio, e dispose in merito alle somme accantonate su un libretto vincolato, distribuendone una parte agli opponenti quale equivalente in denaro per la mancata esecuzione, con compensazione delle spese e dichiarazione di estinzione della procedura.
Avverso tale ordinanza i condomini proposero opposizione agli atti esecutivi, chiedendo il risarcimento dei danni. Il convenuto, nella sola comparsa di risposta depositata nel giudizio di merito, spiegò domanda riconvenzionale di nullità o abnormità della parte dell’ordinanza che attribuiva le somme ai condomini. Il Tribunale rigettò l’opposizione, ritenne ammissibile la riconvenzionale e dichiarò la nullità di quel capo dell’ordinanza. I condomini ricorsero per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza di sintesi, richiamando le Sezioni Unite n. 37552 del 2021: l’inosservanza dei doveri di chiarezza e sinteticità espone all’inammissibilità solo quando si risolva in esposizione oscura o lacunosa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure.
Sui primi tre motivi, strettamente connessi, il nodo è l’ammissibilità della domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. La Corte muove dalla premessa che nessuna ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione è mai decisoria, esaurendo una fase sommaria destinata a essere seguita dal giudizio di merito. Rileva che, per l’opposizione all’esecuzione, è già affermata l’ammissibilità della riconvenzionale in presenza di connessione per titolo o oggetto, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione cui si applicano le regole del cumulo oggettivo e della connessione per riconvenzione.
Tali considerazioni sono estese all’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.: il più circoscritto perimetro delle contestazioni non esclude la riconvenzionale quando il provvedimento incida anche sulla sfera dell’opposto, dovendosi salvaguardare la ragionevole durata del processo. Non è pertinente il richiamo all’opposizione allo stato passivo fallimentare, poiché il giudizio di opposizione non è un giudizio di impugnazione ma una causa di cognizione connotata da bifasicità necessaria.
L’ammissibilità astratta non esime però dall’osservanza del termine decadenziale dell’art. 617, da identificarsi quale presupposto processuale speciale prevalente sulla scansione ordinaria del giudizio di primo grado. Nel caso concreto, il convenuto si era costituito nella fase sommaria limitandosi a chiedere la conferma dell’ordinanza e solo nel giudizio di merito, con comparsa depositata il 10 marzo 2020, aveva spiegato la riconvenzionale, quando era ampiamente decorso il termine di venti giorni decorrente dalla conoscenza dell’ordinanza comunicata il 25 giugno 2019.
La sentenza impugnata, dichiarando ammissibile quella domanda, ha dunque violato gli artt. 617 e 618 cod. proc. civ. La riconvenzionale va dichiarata inammissibile, con assorbimento delle ulteriori censure. Cassato il capo sulla riconvenzionale, la causa è decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ.; le spese del grado di merito sono compensate per reciproca soccombenza, quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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