Motivazione apparente e inammissibilità dell’appello tributario (Cass. civ. Sez. V n. 32115 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ove il giudice, pur avendo dichiarato l’impugnazione inammissibile, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi con motivazione preponderante e diffusa nel senso dell’infondatezza, è ammissibile l’impugnazione della motivazione concernente sia l’inammissibilità sia il merito, dovendosi riconoscere alla parte soccombente l’interesse a impugnare quello che si configura come provvedimento di rigetto nel merito. Ne consegue che, in sede di legittimità, nonostante l’accoglimento della doglianza sull’inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito, anche in ragione del principio di economia dei mezzi processuali. Nel processo tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici di appello, che ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 determinano l’inammissibilità, non è ravvisabile quando il gravame, benché sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, ricavabile anche per implicito dall’intero atto. La relativa disposizione, di natura eccezionale perché limita l’accesso alla giustizia, va interpretata restrittivamente ai sensi dell’art. 14 disp. prel. cod. civ.

Il Fatto

Il contribuente impugnava il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, emesso dal concessionario della riscossione in relazione a tre cartelle di pagamento di crediti tributari, a titolo di IRPEF, IVA e tasse automobilistiche. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. Sull’impugnazione del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale dichiarava il gravame inammissibile, per non contenere l’indicazione degli specifici motivi di censura della sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi. Il concessionario della riscossione si costituiva al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione, senza spiegare difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la tecnica seguita dalla CTR è oggettivamente equivoca: il giudice regionale ha dapprima dichiarato l’appello inammissibile perché generico e, successivamente, è entrato nel merito motivandone l’infondatezza. Da qui il principio per cui, in caso di doppia pronuncia, l’impugnazione è ammissibile rispetto a entrambe le statuizioni e il motivo sul merito non può ritenersi assorbito.

La Corte ribadisce poi l’onere di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., valido anche per i vizi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.: il ricorrente che denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare gli elementi fattuali che condizionano l’operatività della violazione e allegare gli atti del processo idonei ad attestare le circostanze affermate, non potendosi limitare alla parziale riproduzione di singoli periodi. Il principio ha ricevuto l’avallo delle Sezioni Unite n. 16887 del 2013, n. 23019 del 2007, n. 28547 del 2008, n. 7161 del 2010 e n. 22726 del 2011.

Nel caso concreto il ricorrente ha fornito completa indicazione dei motivi di appello e ha prodotto l’atto di impugnazione nel fascicolo di parte del giudizio di secondo grado. Il motivo è dunque fondato. In conformità alle Sezioni Unite n. 36481 del 2022, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo del d.l. n. 83 del 2012, richiedono una chiara individuazione delle questioni e delle doglianze, con parte argomentativa di confutazione, senza forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione.

Con specifico riguardo al contenzioso tributario, la Sez. V n. 15519 del 2020 ha affermato che la mancanza o l’incertezza assoluta dei motivi non sussiste quando il gravame, benché sintetico, contenga una motivazione inequivoca, desumibile anche per implicito dall’intero atto. Gli elementi di specificità possono ricavarsi dalle premesse in fatto, dalla parte espositiva e dalle conclusioni.

Meritano accoglimento, esaminati congiuntamente, anche il secondo e il terzo motivo. La CTR non ha in alcun modo esaminato, neppure implicitamente, i motivi di appello relativi al difetto di motivazione del preavviso di fermo e alla dedotta inapplicabilità ai beni strumentali, con conseguente omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. La motivazione è inoltre meramente apparente nella parte relativa alla giurisdizione del giudice tributario, con argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, assorbiti il quarto, quinto, sesto e settimo motivo.

Nota della Redazione

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