Detrazione risparmio energetico anche per società locatrice dell’immobile (Cass. civ. Sez. V n. 16201 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio fiscale previsto dall’art. 1, commi 344 e ss., della l. n. 296 del 2006 per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le società esercenti la locazione di immobili, che abbiano sostenuto le spese su edifici concessi in locazione a terzi. La disposizione, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione, in funzione della tutela dell’interesse pubblico a un risparmio energetico diffuso. Né la qualificazione del bene come strumentale o come merce, né il difetto di possesso o detenzione in capo alla società, precludono il diritto al beneficio.

Il Fatto

Per il periodo d’imposta 2009 la società aveva eseguito interventi di risparmio energetico su un immobile di sua proprietà, concesso in locazione a terzi. Il socio aveva indicato in dichiarazione la detrazione, in proporzione alla propria quota di partecipazione, ai sensi dell’art. 1, commi 344 e ss., della l. n. 296 del 2006.

L’Ufficio recuperava a tassazione l’importo, ritenendo insussistenti la natura strumentale dell’immobile — qualificato come bene merce perché la società svolgeva attività di locazione — e il requisito del possesso o detenzione, essendo l’immobile locato a terzi. Il contribuente impugnava la cartella; la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, resistito dal contribuente con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta l’unico motivo del ricorso erariale, che deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 344 e ss., della l. n. 296 del 2006, dell’art. 2 del d.m. 19/02/2007 e dell’art. 43 d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il motivo è dichiarato infondato. La sezione tributaria ha già affermato, in un fermo orientamento, che il beneficio spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa, incluse le società che locano immobili, le quali abbiano sostenuto spese per interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.

La ragione risiede nella ratio dell’agevolazione: incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico a un risparmio energetico generalizzato. La formulazione letterale della norma, non contemplando limitazioni soggettive od oggettive, ne conferma la generalizzata operatività.

La Corte richiama i precedenti delle Cass. n. 19815 e n. 19816 del 2019, seguiti da altri arresti, tra cui Cass. n. 29163 del 2019, Cass. n. 20315 del 2020, Cass. n. 582 del 2021, Cass. n. 35454 del 2021 e Cass. n. 15672 del 2022. Segnala inoltre, ai soli fini della soccombenza virtuale, i contenziosi analoghi intrapresi per gli altri soci della medesima società.

A tale principio, cui va data continuità, si è attenuta la CTR: il ricorso principale è quindi rigettato. Il ricorso incidentale, proposto come condizionato all’accoglimento del principale, resta assorbito. L’Agenzia delle entrate è condannata alle spese di lite; non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, essendo l’amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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