Nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente su superficie tassabile (Cass. civ. Sez. V n. 25732 del 20.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, ricorre non solo nel caso di sua radicale carenza, ma anche quando essa sia costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. È affetta da motivazione apparente, e va quindi cassata, la sentenza della Commissione tributaria regionale che definisca con formula apodittica generiche e indimostrate le contestazioni di merito del contribuente sul calcolo della superficie tassabile ai fini TARSU, senza rispondere allo specifico motivo di doglianza. L’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 — che riserva la sottoscrizione di avvisi e provvedimenti al funzionario designato dalla giunta comunale — opera solo quando il potere amministrativo sia esercitato direttamente dall’ente, non quando il servizio sia affidato a un concessionario esterno.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dalla società concessionaria del servizio di riscossione, con cui gli era stato contestato il mancato pagamento della TARSU per gli anni 2009-2012 in relazione a un immobile di sua proprietà. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, annullando l’atto. La società ha proposto appello e la Commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha riconosciuto la legittimazione della concessionaria e la validità dell’affidamento, confermando la pretesa impositiva.
Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, lamentando in particolare il difetto di legittimazione ad appellare della società, l’ultrapetizione e l’inesistenza della notifica, la nullità dell’accertamento per essere stato sottoscritto da soggetto privo del necessario potere, e infine la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alle contestazioni sul computo delle superfici.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto i primi tre motivi e accolto il quarto. Quanto alla legittimazione ad appellare, i giudici di legittimità hanno osservato che, una volta riconosciuta la regolarità dell’affidamento della concessione — essendo stata annullata dai giudici amministrativi la delibera di revoca dell’originario affidamento —, il concessionario aveva mantenuto inalterati i propri poteri. La convalida operata con la delibera comunale aveva espressamente confermato l’attività svolta fino al 16 marzo 2015, includendo l’accertamento oggetto di causa. La pretesa risoluzione contrattuale, peraltro, non assumeva alcun rilievo ai fini del dedotto venir meno del potere rappresentativo in giudizio.
È stata poi disattesa la censura di ultrapetizione: la CTR non si era pronunciata su questioni estranee, ma aveva analizzato il motivo introdotto dal ricorrente, rispetto al quale il profilo della revoca dell’affidamento costituiva premessa necessaria. Il contribuente, inoltre, non aveva uno specifico interesse a dolersi della pretesa ultrapetizione, non essendosi la relativa argomentazione risolta in una statuizione a lui autonomamente sfavorevole.
Infondata è stata ritenuta anche la doglianza sulla sottoscrizione dell’atto. La Corte ha chiarito che l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 si riferisce alla sola ipotesi in cui il potere amministrativo venga esercitato direttamente dall’amministrazione, non al caso in cui il servizio sia affidato a un concessionario esterno. In tale evenienza un funzionario designato dal Comune non potrebbe mai comparire come firmatario dell’atto, dovendosi invece fare riferimento ai poteri rappresentativi statutariamente riferibili agli organi della società concessionaria.
Il quarto motivo è stato invece accolto. La motivazione della CTR è apparsa lapidaria e apodittica, priva di una vera risposta allo specifico punto di doglianza su una questione di fatto che la Corte di legittimità non può accertare. I giudici di rinvio si erano limitati ad affermare che le contestazioni di merito erano generiche e indimostrate, confermando la correttezza del calcolo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui la motivazione apparente — materialmente esistente ma inidonea a rivelare la ratio decidendi — integra causa di nullità della sentenza. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente a tale motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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