Revocazione ex art. 391-bis ammessa solo per sviste percettive ictu oculi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3999 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., è ammessa esclusivamente nell’ipotesi di errore di fatto compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità. Il vizio revocatorio presuppone divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, desumibili dal provvedimento impugnato e dagli atti di causa, e può emendare solo la svista che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, risultante invece in modo incontestabile dagli atti, sempre che su quel fatto il giudice non si sia pronunciato come punto controverso. È pertanto inammissibile il ricorso per revocazione che non denunci una svista percettiva immediatamente riscontrabile, ma investa una errata considerazione o interpretazione degli atti, cioè un errore di giudizio.

Il Fatto

L’INPS propone ricorso per revocazione avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Istituto per inesistenza della notifica a una società appaltatrice e inefficace il ricorso incidentale della società committente.

L’ordinanza impugnata fondava la declaratoria sulla relata di notifica allegata dalla stessa parte ricorrente, dalla quale emergeva che il destinatario era sconosciuto all’indirizzo indicato, pur risultante dalla visura camerale. L’Istituto deduce che la Corte avrebbe mal percepito le proprie difese, avendo letto nella memoria illustrativa una dichiarazione di inesistenza della notifica mai formulata.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce i limiti del rimedio revocatorio. Richiamando le Sezioni Unite n. 31032 del 2019, ribadisce che l’errore revocatorio postula rappresentazioni divergenti dello stesso oggetto, ricavabili dal provvedimento e dagli atti di causa. La revocazione può correggere soltanto la svista che abbia fatto supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, purché quel fatto non sia stato oggetto di un punto controverso deciso dal giudice.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso che non denunci una svista percettiva rilevabile ictu oculi, ma un’errata considerazione o interpretazione degli atti, dunque un errore di giudizio (in tal senso Sez. V n. 442 del 2018 e Sez. III n. 10040 del 2022).

Applicando tali principi, il Collegio osserva che la declaratoria di inesistenza della notifica scaturisce da una valutazione degli atti processuali, che per sua natura esula dall’ambito applicativo del rimedio revocatorio. La motivazione dell’ordinanza impugnata menziona solo la documentazione prodotta con la memoria e non conferisce alcun rilievo alle deduzioni difensive dell’Istituto, né ne trae implicazioni.

La Corte condivide i rilievi del Pubblico Ministero: la censura è eccentrica rispetto alla decisione impugnata, che non ha fondato l’inesistenza della notifica sulle difese erroneamente interpretate, ma sull’accertamento di un fatto non contestato. Il ricorrente, in sostanza, lamenta un errore di giudizio sulle conseguenze della mancata notificazione a una parte di una causa asseritamente inscindibile, profilo estraneo alla revocazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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