Motivazione apparente e omessa pronuncia nel giudizio tributario di appello (Cass. civ. Sez. V n. 7284 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza tributaria di appello, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice del gravame, pur senza esaminare analiticamente la censura, ne abbia dato atto nella parte espositiva, dovendosi ritenere che l’abbia implicitamente disattesa. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, soltanto quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Non integra il vizio la motivazione sintetica, ove espliciti la ratio decidendi.
Il Fatto
La società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2014, emesso per l’incongruenza contabile delle fatture, ritenute generiche, e per un vizio nella deduzione dei costi. La CTP respingeva il ricorso. La CGT di secondo grado della Calabria rigettava l’appello, confermando che la documentazione era inidonea a individuare la specifica attività progettuale e che gli oneri pluriennali erano stati contabilizzati in violazione della disciplina tributaria.
Avverso la sentenza di appello la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: il primo per omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’atto impositivo, il secondo per motivazione apparente sul disconoscimento dei costi. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso, di cui la ricorrente eccepiva l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del controrircorso. L’atto è sottoscritto digitalmente dall’Avvocato dello Stato, che in tal modo ha fatto proprio un atto proveniente dall’Ufficio: esso possiede, dunque, tutti i requisiti previsti dalla legge per valere come controricorso. L’eccezione è respinta.
Il primo motivo è infondato. Nella parte relativa allo svolgimento del processo, la sentenza impugnata dà atto della proposizione, da parte della contribuente, della questione sulla motivazione dell’atto impositivo: il giudice di appello deve quindi ritenersi averla implicitamente disattesa. La Corte richiama Cass. n. 12652 del 2020 e Cass. n. 27551 del 2024. Ne consegue l’insussistenza del denunciato vizio di omessa pronuncia.
Il secondo motivo, relativo alla motivazione apparente, è parimenti infondato. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, confermato da Cass. n. 13977 del 2019: la motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice.
Nel caso concreto, il giudice di appello ha dato conto, sia pure sinteticamente, del fatto che i costi non potevano considerarsi inerenti per l’estrema genericità della documentazione prodotta, inidonea a individuare l’attività progettuale. Tale motivazione è idonea a esplicitare la ratio decidendi: il vizio è pertanto escluso.
Il ricorso è rigettato. La ricorrente è condannata alle spese, liquidate tenuto conto del valore dichiarato della lite di euro 260.848,22, oltre alla somma per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380 bis cod. proc. civ., e al versamento in favore della cassa delle ammende. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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