Lite temeraria ex art. 96 c.p.c.: danno allegato e provato, non presunto (Cass. civ. Sez. V n. 9712 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condanna risarcitoria di cui all’art. 96, primo e secondo comma, cod. proc. civ. presuppone il danno patito dalla controparte del litigante imprudente e il nesso eziologico con il contegno illecito. Tale danno è pregiudizio ulteriore rispetto alle spese di lite e non si identifica con esse. La possibilità di liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone l’impossibilità o la particolare difficoltà di provare l’ammontare, ma non deroga all’accertamento dell’effettiva esistenza del danno, che il danneggiato deve allegare e provare. La domanda non può quindi trovare accoglimento quando la parte istante non abbia assolto all’onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del pregiudizio lamentato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che in secondo grado aveva accolto l’appello del contribuente avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato il ricorso proposto contro l’intimazione di pagamento e le sottese cartelle esattoriali.
La Commissione regionale, accogliendo l’appello, aveva altresì pronunciato condanna dell’ente di riscossione al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., liquidando il pregiudizio in via equitativa in misura pari a euro 50.000,00. L’ente impugna tale capo dolendosi della motivazione pretesa come apparente e tautologica e dell’assenza di un parametro oggettivo di riferimento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione operata dalla sentenza impugnata, che ha espressamente ricondotto la fattispecie al secondo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. in presenza di attività esecutiva. Tale statuizione non risulta oggetto di specifica impugnazione e costituisce il presupposto del controllo di legittimità.
Richiamando un precedente del 2023, la Corte ribadisce che la condanna risarcitoria ha tra i suoi elementi costitutivi il danno, eziologicamente derivante dal contegno illecito della controparte. Il pregiudizio è ulteriore rispetto alle spese di lite, che formano oggetto della condanna al rimborso ex art. 91 cod. proc. civ. In ciò la fattispecie si distingue dalla condanna equitativamente determinata di cui al terzo comma, che tutela anche la finalità pubblicistica della sollecita definizione dei giudizi e non richiede né domanda di parte né prova del danno.
Con riferimento ai primi due commi, la Corte precisa che la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone soltanto l’impossibilità o la particolare difficoltà di provare il preciso ammontare. Essa però non consente di derogare né all’accertamento dell’effettiva esistenza del danno, né alla regola per cui tale esistenza, quale fatto costitutivo del credito risarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato. Ne deriva che la domanda non può essere accolta quando la parte istante non abbia allegato almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del pregiudizio lamentato.
La Corte ricorda altresì che l’illecito sanzionato dal secondo comma è un illecito processuale, con la conseguenza che la responsabilità da processo va fatta valere, salvo impossibilità non ascrivibile al preteso danneggiato, esclusivamente nel giudizio presupposto, relativo alla pretesa sostanziale alla cui tutela esso è rivolto.
Su tali premesse il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha liquidato il danno facendo leva sull’essere il contribuente rimasto coinvolto in alterne vicende processuali per oltre quindici anni, mentre avrebbe dovuto attenersi al pregiudizio riferibile allo specifico processo nel quale era chiamata a giudicare, avente ad oggetto un’intimazione di pagamento. Parimenti, la Commissione ha ravvisato il danno nell’accesso del contribuente alla procedura di rottamazione per una cartella di importo superiore ai 37.000,00 euro, ragguagliandolo all’importo della cartella e non alle somme effettivamente corrisposte, senza spiegarne le ragioni. La motivazione risulta così fondata su argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito. Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e il regolamento delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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