Imposta di registro prima casa: rileva l’idoneità dell’immobile pre-posseduto (Cass. civ. Sez. V n. 6274 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa, la titolarità di un altro immobile nel medesimo Comune non è ostativa al beneficio soltanto quando l’alloggio pre-posseduto sia concretamente inidoneo, sotto il profilo oggettivo-materiale e giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato. La nozione di casa di abitazione implica l’idoneità dell’immobile, che il giudice di merito accerta con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. Il vizio di motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., rileva solo se la sentenza manchi del c.d. minimo costituzionale, restando esclusa ogni valutazione sulla mera sufficienza. Non è ammessa la mescolanza tra il vizio di violazione di legge e quello motivazionale.

Il Fatto

La contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione di sanzioni, con il quale l’Amministrazione contestava la decadenza dal beneficio prima casa per difetto dei requisiti soggettivi e oggettivi, in relazione a un acquisto immobiliare registrato nell’ottobre 2017.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso. Sull’appello dell’Agenzia, la Commissione Tributaria Regionale lo accoglieva, respingendo l’eccezione di inammissibilità del gravame e ritenendo che le altre unità immobiliari già in possesso della contribuente, per ubicazione e categoria, potessero ritenersi idonee alle esigenze abitative. La contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente, il Collegio prende atto di quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 9611/2024 sull’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata e la composizione del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. È disattesa l’eccezione di tardività del controricorso: il termine, per effetto della sospensione di undici mesi dei termini di cui all’art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022, spirava il 04/03/2024.

Il primo motivo, che denuncia omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, non trova ingresso. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, non ricorre il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. quando la decisione adottata comporta l’implicito rigetto delle questioni non trattate. Nel processo tributario, l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all’art. 342 cod. proc. civ., richiede la sola riproposizione delle ragioni già addotte, quando dall’atto di gravame siano ricavabili in termini inequivoci, seppure per implicito, le ragioni di censura.

Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorso per cassazione deve articolarsi in motivi riconducibili in maniera immediata a una delle ipotesi dell’art. 360 cod. proc. civ.; non è consentita la mescolanza e la sovrapposizione tra mezzi d’impugnazione eterogenei, quali la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione, che presuppongono accertamenti tra loro incompatibili.

Nel merito, la Corte rileva che il concetto di idoneità della casa pre-posseduta resta intrinseco alla nozione di casa di abitazione, quale alloggio concretamente idoneo a soddisfare le esigenze dell’interessato. La motivazione della sentenza impugnata è intelligibile e priva di palese illogicità, e la ricostruzione probatoria non è sindacabile in sede di legittimità. Segue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. e dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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