Motivazione apparente e omessa pronuncia su imposta di registro con rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 20343 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da error in procedendo ed è nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza di appello che, in materia di imposta di registro, non esamini le specifiche censure del contribuente sui criteri di stima seguiti dall’ufficio, limitandosi a considerazioni generiche e apodittiche. In tal caso la motivazione è solo apparente, perché non rende percepibile il fondamento della decisione. È del pari viziata la sentenza che ometta di pronunciarsi sulle questioni di decadenza dal potere impositivo e di difetto di motivazione dell’atto impositivo ritualmente dedotte. Il ricorso incidentale condizionato dell’ufficio, che investa questioni non decise dal giudice di appello, è inammissibile per carenza di interesse, salva la facoltà di riproporle in sede di rinvio.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’ufficio aveva rettificato il valore dichiarato di due appezzamenti di terreni agricoli, oggetto di compravendita, riliquidando la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale. Sia il giudice di primo grado sia la C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 4820/2018, rigettavano le doglianze. La società proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’ufficio resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato. La questione approdava così dinanzi alla Suprema Corte, chiamata a verificare la tenuta della motivazione della sentenza di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di motivazione apparente, richiamando le Sezioni Unite n. 22232 del 2016. La sentenza, quando pure graficamente esistente, è nulla se reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture.

Su questa base il Collegio esamina il primo motivo. La C.T.R. non ha preso in esame, se non con considerazioni generiche e apodittiche, le specifiche e dettagliate censure mosse dalla contribuente sui criteri di stima operati dall’ufficio, censure analiticamente richiamate in ricorso ai fini dell’autosufficienza. La sentenza va pertanto annullata sul punto.

Anche il secondo motivo è fondato, risultando palese il vizio di omessa pronuncia sulle questioni relative alla decadenza dal potere impositivo e al vizio di motivazione dell’atto impositivo, dedotte dalla contribuente.

Diversa la sorte del ricorso incidentale condizionato dell’ufficio. Esso è inammissibile per carenza di interesse: le censure proposte non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma riguardano questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato. Manca quindi la soccombenza, che costituisce presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le medesime questioni al giudice del rinvio.

In conclusione, accolto il ricorso principale e dichiarata l’inammissibilità di quello incidentale, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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