Sanzioni tributarie: procedimento ex art. 17 non vizia l’atto di irrogazione (Cass. civ. Sez. V n. 15637 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472/1997, che impone di irrogare le sanzioni per le violazioni sostanziali con l’avviso di accertamento del tributo cui le stesse si riferiscono, non determina la nullità dell’atto di irrogazione delle sanzioni adottato con il procedimento ordinario di cui all’art. 16 del medesimo d.lgs., in quanto una simile conseguenza non è espressamente prevista dalla norma. La disciplina dei vizi di nullità degli atti amministrativi di cui all’art. 21-septies della legge n. 241/1990 non è automaticamente trasponibile in ambito tributario, ma va coordinata con le norme che disciplinano il procedimento impositivo. In mancanza di espressa previsione di invalidità, la violazione procedimentale rileva solo se ha prodotto una divergenza dal modello normativo non innocua o di lieve entità e un concreto pregiudizio al diritto di difesa del contribuente.
Il Fatto
La contribuente, titolare di ditta individuale operante nel settore della consulenza informatica, impugnava l’atto di irrogazione delle sanzioni relativo all’anno di imposta 2009, contestando l’indebita deduzione ai fini delle II.DD. e la detrazione ai fini IVA di costi afferenti a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, qualificando le operazioni come finanziamenti esenti. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 129/3/2019, riformava integralmente la decisione, confermando le contestazioni per mancata prova dell’effettiva esistenza delle operazioni. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione di applicazione dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472/1997. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente non ha riprodotto né allegato l’atto di irrogazione impugnato, rendendo non decisiva l’eventuale omissione.
Nel merito il mezzo è parimenti infondato. L’erronea adozione del procedimento ordinario di cui all’art. 16 d.lgs. n. 472/1997 in luogo di quello dell’art. 17 non produce alcuna nullità, non essendo tale conseguenza prevista dalla norma. Il collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la disciplina dei vizi di nullità degli atti amministrativi di cui all’art. 21-septies legge n. 241/1990 non è trasponibile automaticamente in ambito tributario, ma va coordinata con la normativa fiscale, che costituisce un sottosistema in rapporto di species a genus. Le norme sul procedimento amministrativo trovano applicazione solo nei limiti in cui non siano derogate o incompatibili con quelle tributarie.
La Corte ribadisce inoltre che, in mancanza di espressa previsione di invalidità, la violazione procedimentale rileva solo se ha determinato una divergenza dal modello normativo non innocua o di lieve entità. Nel caso concreto, la ricorrente non ha dedotto alcun concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa derivante dalla denunciata violazione.
Con il secondo e il terzo motivo — violazione dell’art. 8, commi 2 e 3, d.l. n. 16/2012 e nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione — la ricorrente riproponeva argomentazioni di merito. I motivi sono inammissibili: le censure non impugnano il preciso accertamento della CTR, che ha ricostruito il meccanismo frodatorio con motivazione puntuale, e si risolvono in una rivalutazione delle risultanze istruttorie, insindacabile in sede di legittimità.
Quanto al quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 10, comma 3, legge n. 212/2000 e del principio di proporzionalità, la Corte lo ritiene inammissibile e infondato: le violazioni non sono prive di conseguenze pregiudizievoli per l’erario, sussistendo un rilevante danno in presenza di evasione accertata. La questione di costituzionalità è manifestamente infondata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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