TARI e sindacato del giudice tributario: illogicità della tariffa per coefficienti inferiori ma prelievo più gravoso (Cass. civ. Sez. 5 n. 13716 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, il giudice tributario può disapplicare l’atto amministrativo generale; non è richiesta l’evidenza ictu oculi del vizio. La delibera tariffaria che, a fronte di coefficienti del metodo normalizzato di cui al d.P.R. n. 158/1999 inferiori per una categoria di utenti (banche) rispetto ad altra (uffici privati), applica alla prima un prelievo notevolmente più gravoso è affetta da manifesta illogicità, per la rottura del nesso logico tra i coefficienti di produzione dei rifiuti e la determinazione della tariffa. La tariffa deve assicurare la proporzionalità del prelievo alla produttività potenziale dei rifiuti. La sentenza che avalli siffatta discrasia è cassata con rinvio.
Il Fatto
Il Comune di Portici, con delibera del 30 maggio 2022, approvava le tariffe TARI per l’anno 2022, ivi comprese quelle per la categoria “banche e istituti di credito”. La società concessionaria notificava quindi alla banca un avviso di pagamento per un immobile adibito a filiale.
La contribuente impugnava l’avviso deducendo, tra l’altro, l’illegittimità derivata per vizi della delibera tariffaria, ritenuta sproporzionata e non conforme al metodo normalizzato. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso; l’appello veniva parimenti respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, che escludeva la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della delibera. Avverso tale sentenza la banca proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, rilevando che le censure investivano le rationes decidendi della sentenza impugnata mediante deduzione di errori di diritto e non si limitavano a sollecitare una rivalutazione del merito.
Nel merito, la Corte ha dichiarato fondato il secondo motivo, con cui la banca lamentava la violazione degli artt. 1, commi 646, 651 e 652, l. n. 147/2013 e degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 158/1999. La Corte ha rilevato la discrasia tra i coefficienti del metodo normalizzato (tabelle 3a e 3b dell’allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999), più bassi per le banche rispetto agli uffici privati, e l’esito applicativo, che vedeva per le banche l’applicazione di una tariffa sei volte maggiore. Tale incongruenza accredita l’irragionevolezza e l’illogicità del regolamento, evidenziando una frattura nel nesso logico tra i parametri di base e la determinazione delle tariffe: a coefficienti inferiori non può corrispondere una imposizione più gravosa in assenza di elementi giustificativi. La Corte ha richiamato il principio per cui la tariffa non può prescindere dall’assicurare la proporzionalità del prelievo alla produttività potenziale dei rifiuti, e ha cassato la sentenza per non aver colto tale profilo.
Quanto al primo motivo, la Corte ne ha affermato l’infondatezza: la CGT di secondo grado ha errato nell’affermare che il giudice tributario possa disapplicare l’atto solo per vizi evidenti ictu oculi, ma tale erronea premessa non ha avuto rilevanza pratica, avendo il giudice di merito comunque ritenuto il regolamento legittimo e adeguatamente motivato. Il terzo motivo, relativo alla motivazione apparente, è stato rigettato, in quanto la pronuncia impugnata dava conto delle ragioni della decisione. I motivi dal quarto al settimo sono stati invece dichiarati assorbiti.
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Nota della Redazione
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