La diversa qualificazione giuridica del contratto in appello non è domanda nuova (Cass. civ. Sez. III n. 3226 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., la prospettazione in appello di una qualificazione giuridica del contratto diversa da quella operata in primo grado, ove essa si fondi sui medesimi fatti costitutivi già dedotti. La diversa riconduzione sub specie iuris, pur supponendo una differente struttura del negozio e un diverso regime giuridico, non muta gli elementi conformativi della domanda. La sussunzione giuridica del negozio è attività devoluta al giudice e non incontra, dal lato delle attività assertive delle parti, il termine preclusivo proprio delle domande nuove. Ne consegue che è errata la declaratoria di inammissibilità fondata sulla novità della qualificazione prospettata solo in corso di causa.

Il Fatto

Il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, con decreto ingiuntivo aveva intimato al ricorrente il pagamento, in favore di una società, di una rilevante somma in sorte capitale, dovuta in forza di una scrittura privata sottoscritta dall’ingiunto. L’opposizione proposta al provvedimento monitorio è stata respinta in entrambi i gradi di merito.

La decisione d’appello ha ritenuto inammissibile per novità la qualificazione del negozio sotteso al decreto come espromissione, anziché come atto unilaterale di riconoscimento del debito, in quanto prospettata per la prima volta nella comparsa conclusionale di primo grado. Il ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte ha disatteso l’istanza di interruzione del processo formulata dalla controricorrente e argomentata dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. Nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione previste in via generale dalla legge, come conferma un consolidato indirizzo richiamato in motivazione.

Nel merito, l’unico motivo, pur esposto in maniera unitaria, conteneva due censure distinte. Con la prima, il ricorrente contestava, per falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., la dichiarata inammissibilità della qualificazione della scrittura privata in termini di espromissione.

La Corte ha ritenuto fondata questa doglianza. Per consolidato orientamento di nomofilachia, non costituisce domanda nuova la prospettazione in appello di una qualificazione giuridica del contratto diversa da quella effettuata in primo grado, quando essa sia basata sui medesimi fatti già dedotti. La diversa riconduzione sub specie iuris, pur supponendo una struttura bilaterale anziché unilaterale e un diverso regime in ordine al riparto dell’onere della prova, non muta gli elementi conformativi della domanda e conserva intatto il fatto costitutivo originariamente dedotto.

La sussunzione giuridica del negozio è attività tipicamente devoluta al giudice: riguardata dal lato delle attività assertive delle parti, essa non può soffrire il termine preclusivo considerato nella sentenza gravata. Ha quindi errato la Corte d’appello nel ritenere inammissibile la qualificazione del negozio controverso come espromissione.

Accolto in parte qua il ricorso, la seconda doglianza è stata assorbita in quanto afferente al merito. La sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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