Successore nel credito deve provare la titolarità, non basta la scissione (Cass. civ. Sez. III n. 28762 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione: spetta all’attore allegarla e provarla, salvo riconoscimento o difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Chi si costituisce in appello quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ. non può limitarsi ad allegare l’atto di scissione e l’estratto di Gazzetta Ufficiale, ma deve provare l’inclusione del singolo credito nel compendio trasferito. Il giudice d’appello che ometta di pronunciare sull’eccezione di difetto di titolarità viola il diritto di difesa. Integra inoltre giudicato interno la qualificazione giuridica del contratto operata dal primo giudice, che non sia stata impugnata con appello incidentale condizionato dalla parte vittoriosa.

Il Fatto

Una banca conviene in giudizio gli eredi di una debitrice principale, chiedendo accertarsi l’accettazione tacita dell’eredità ex art. 476 cod. civ. e la loro responsabilità anche in forza di un contratto di garanzia stipulato dalla defunta. Il Tribunale accoglie la domanda e dichiara i convenuti eredi anche nel rapporto fideiussorio.

La sola soccombente propone appello. Nelle more una società dichiara di essere subentrata nel rapporto per effetto di scissione parziale. La Corte d’Appello rigetta il gravame, qualificando il quarto motivo come istanza di correzione di errore materiale sulla quota ereditaria e ritenendo applicabile l’art. 111 cod. proc. civ. al subentro. Ricorre per cassazione la parte soccombente con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 111 cod. proc. civ.: la corte territoriale avrebbe qualificato la società come successore a titolo particolare senza verificare l’effettivo trasferimento del credito e senza pronunciarsi sull’eccezione di difetto di legittimazione. La Suprema Corte richiama il principio, espresso anche a Sezioni Unite n. 2951 del 2016 e confermato da Sez. III n. 14652 del 2016, Sez. I n. 15037 del 2016, Sez. VI-3 n. 22525 del 2018 e Sez. III n. 10435 del 2025: la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito.

La questione non riguarda soltanto la legittimazione processuale, ma la titolarità sostanziale del credito. La controricorrente aveva eccepito l’inammissibilità del motivo assumendone la natura di merito, ma la stessa aveva riconosciuto che il tema è la titolarità del credito in capo alla società intervenuta. Il motivo è pertanto fondato: la corte d’appello ha omesso di pronunciare sull’eccezione, essendosi limitata ad affermare l’ammissibilità dell’intervento.

Sul secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 329 cod. proc. civ. per avere il giudice d’appello riqualificato d’ufficio il contratto di garanzia come garanzia autonoma anziché fideiussione, in contrasto con la qualificazione già operata dal primo giudice. La Corte ricorda che la parte vittoriosa su una questione preliminare, che intenda riproporne la cognizione in appello, deve proporre appello incidentale condizionato, altrimenti si forma il giudicato interno.

Il primo giudice aveva espressamente escluso dal thema decidendum, in quanto nuova, la domanda poi riqualificata in appello. L’appello era stato proposto solo dalla parte soccombente, senza impugnazione incidentale dell’appellato. La qualificazione giuridica non contestata è così divenuta definitiva. La corte territoriale ha quindi violato il giudicato interno, come confermato da Sez. III n. 25876 del 2024, Sez. III n. 36272 del 2023 e Sez. III n. 31330 del 2023.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti il terzo e il quarto, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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