Motivazione apparente e omesso esame: censure cumulate senza ordine logico sono inammissibili (Cass. civ. Sez. V n. 25139 del 13.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli, senza ordine logico, una pluralità di censure tra loro inconciliabili, prospettando la medesima questione sotto profili incompatibili, sì da non risultare autonomamente individuabili senza un intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte della Corte. Non è configurabile il vizio di motivazione apparente quando dal contenuto della sentenza si evinca chiaramente la ratio decidendi. Ove si intenda censurare l’erronea affermazione della produzione di un documento, il rimedio è la revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, num. 4), cod. proc. civ., non il ricorso per cassazione.
Il Fatto
La società contribuente, presa visione di un estratto di ruolo, vi riscontrava l’esistenza di numerose cartelle di pagamento per tributi vari, di valore complessivo rilevante. Proponeva quindi ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo la mancata notificazione delle cartelle e l’intervenuta prescrizione dei crediti.
In primo grado il ricorso era accolto, in assenza di costituzione dell’agente per la riscossione, per difetto di prova della regolare notificazione. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’agente e rigettava il ricorso originario. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla irrituale acquisizione in appello della documentazione probatoria delle notifiche.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo con cui la società deduce nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e per omessa valutazione di risultanze istruttorie decisive. La questione riguarda la produzione in appello, da parte dell’agente per la riscossione, delle relate di notifica delle cartelle di pagamento.
La Corte rileva che la ricorrente cumula, senza ordine logico, una serie di censure tra loro inconciliabili, dando luogo a una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di vizi. Si prospetta così la medesima questione sotto profili incompatibili, sì che le doglianze non risultano ontologicamente distinte né autonomamente individuabili senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo da parte del giudice di legittimità. Da un lato si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, senza però indicare il fatto storico-naturalistico cui si riferisce; dall’altro si denuncia un vizio di motivazione apparente.
La Corte esclude però che il vizio di motivazione sussista: dal contenuto della sentenza impugnata si evince chiaramente la ratio della decisione, basata sull’accertamento della prova dell’avvenuta notificazione delle cartelle di cui all’estratto di ruolo impugnato. La C.T.R. dà atto che all’udienza in cancelleria erano stati rinvenuti gli allegati tempestivamente depositati dall’appellante, come da annotazione sugli stessi.
Si tratta di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità: i documenti erano stati effettivamente depositati unitamente all’atto di appello e pertanto erano pienamente utilizzabili. Ne deriva che, ove la ricorrente avesse inteso censurare la sentenza per errore di fatto sulla produzione degli allegati, avrebbe dovuto proporre domanda di revocazione ai sensi dell’art. 395, num. 4), cod. proc. civ., e non ricorrere per cassazione.
Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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