Giudizio di ottemperanza tributario e sentenza autoesecutiva di annullamento (Cass. civ. Sez. V n. 6384 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza dinanzi alle commissioni tributarie, ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili dell’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo attribuire alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, ma solo enucleare e precisare gli obblighi che da essa scaturiscono. La sentenza che annulla l’atto impugnato è autoesecutiva e, come tale, non può formare oggetto del giudizio di ottemperanza; parimenti, ove la decisione ridetermini il quantum dell’imposta, la stessa non si limita ad annullare l’atto ma lo sostituisce. Ne consegue che la domanda di ottemperanza relativa a una sentenza siffatta è inammissibile, con la precisazione che la motivazione della decisione impugnata può essere corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato nel 2010 per l’anno di imposta 2005, con cui l’Amministrazione finanziaria accertava un maggiore imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. L’atto veniva impugnato e la Commissione tributaria provinciale lo accoglieva; in pendenza di appello l’Amministrazione annullava parzialmente l’avviso in via di autotutela e la Commissione tributaria regionale dichiarava l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Successivamente l’agente della riscossione notificava una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e una cartella di pagamento che richiamavano l’atto già annullato. La contribuente impugnava tali atti, ottenendone l’annullamento con sentenza divenuta definitiva. Dopo ulteriori intimazioni e comunicazioni egualmente annullate, la contribuente agiva per l’ottemperanza di quella sentenza, ma la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. Contro questa decisione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione degli artt. 70 d.lgs. n. 546/1992, 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., per error in procedendo, sostenendo che il giudice provinciale si sarebbe espresso sull’illegittimità della pretesa tributaria con autonoma ratio decidendi. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 70 d.lgs. n. 546/1992 e 112 cod. proc. civ., per avere la Commissione travalicato i limiti del giudizio di ottemperanza con pronuncia ultra petita.

I motivi non trovano ingresso. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, nel giudizio di ottemperanza tributario, il potere del giudice è circoscritto entro i confini dell’oggetto della controversia definita con il giudicato: non possono attribuirsi alle parti diritti nuovi, ma solo chiarire gli obblighi derivanti dalla sentenza da eseguire (Sez. 6-5, Ordinanza n. 19346 del 20/07/2018).

Il giudizio di ottemperanza ha duplice natura, di merito e di esecuzione, e un duplice obiettivo: verificare l’inottemperanza e rendere effettivo il comando della sentenza. Da ciò deriva che esso non può avere ad oggetto la sentenza di accoglimento del ricorso né quando questa annulla l’atto impugnato, trattandosi di pronuncia autoesecutiva, né quando ridetermini il quantum dell’imposta, poiché in tal caso la decisione sostituisce l’atto impositivo (Sez. 5, Ordinanza n. 10299 del 12/04/2019; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 31601 del 06/12/2018).

Nel caso di specie, pur essendo il reiterato comportamento dell’Amministrazione scarsamente comprensibile, la sentenza oggetto di ottemperanza ha confermato l’annullamento dell’atto impositivo: si tratta dunque di una sentenza autoesecutiva. La decisione impugnata, nel rigettare la domanda di ottemperanza — rectius inammissibile — risulta nel suo esito sfavorevole alla richiesta della parte in linea con i principi esposti, con correzione della motivazione ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.

La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso. Alla declaratoria non segue la condanna alle spese, che vengono compensate in considerazione della condotta amministrativa della controparte e della sostanziale correzione della motivazione della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

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