Accertamento della qualifica superiore del lavoratore e competenza del giudice del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 94 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel riparto di cognizione tra giudice del lavoro e giudice fallimentare, qualora il lavoratore agisca per l’accertamento della propria qualifica nei confronti del datore di lavoro dichiarato insolvente ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 270/1999, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro. La domanda di accertamento dello status non è configurabile come mero strumento per far valere diritti patrimoniali sul patrimonio del debitore, ma si fonda sull’interesse del lavoratore a tutelare la propria posizione all’interno dell’impresa, anche in vista dell’eventualità di ripresa dell’attività lavorativa e dei connessi diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla par condicio creditorum. Spetta invece al giudice fallimentare la cognizione delle controversie relative all’accertamento e alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso. È affetta da motivazione apparente la sentenza che, senza spiegarne le ragioni, affermi la funzione teleologica tra la domanda di accertamento e la domanda di condanna.
Il Fatto
Il lavoratore aveva adito il giudice del lavoro per ottenere l’accertamento del proprio diritto all’inquadramento in un livello professionale superiore del CCNL di settore e la condanna della società datrice al pagamento delle relative differenze retributive, oltre al riconoscimento di un orario ridotto e di una somma per attività progettuale.
Nelle more del giudizio la società era stata dichiarata insolvente ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 270/1999. Il Tribunale aveva dichiarato l’improcedibilità delle domande; la Corte d’appello di Palermo aveva rigettato l’appello, confermando la ripartizione della cognizione tra giudice del lavoro e giudice fallimentare e ritenendo che la domanda di accertamento della qualifica avesse funzione meramente strumentale rispetto a quella di condanna patrimoniale. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i due motivi per la loro stretta connessione, li ha ritenuti fondati. Il ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 1, 18 e ss. d.lgs. n. 270/1999, degli artt. 52 e 92 l. fall. e degli artt. 100, 409 e 413 cod. proc. civ., sostenendo che l’improcedibilità dovesse essere limitata alle sole domande di condanna patrimoniale, per la diversità dell’interesse ad agire e del petitum delle due azioni.
La Corte ha richiamato il proprio indirizzo consolidato: qualora il lavoratore agisca per l’accertamento della qualifica nei confronti del datore dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro. La domanda non è solo uno strumento per far valere diritti patrimoniali sul patrimonio del fallito, ma tutela anche l’interesse del lavoratore alla propria posizione all’interno dell’impresa, in vista dell’eventuale ripresa dell’attività e dei connessi diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla par condicio creditorum (richiamate Cass. n. 23418 del 2017 e Cass. n. 16443 del 2018).
Ha precisato che, quando invece difetti un interesse del lavoratore a tale tutela e sia domandato un accertamento del credito in via strumentale alla partecipazione al concorso, la cognizione spetta al giudice fallimentare (richiamata Cass. n. 30512 del 2021). Il discrimine va individuato nelle rispettive prerogative speciali: al giudice del lavoro spettano le controversie sullo status del lavoratore, relative alla corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, alla sua qualificazione e qualità, con pronunce di mero accertamento o costitutive; al giudice fallimentare le controversie relative all’accertamento e alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto, in funzione del concorso (richiamate Cass. n. 7990 del 2018 e Cass. n. 9621 del 2023).
Nel caso concreto, il lavoratore aveva manifestato un interesse autonomo a un accertamento di status, limitando la domanda al solo accertamento della qualifica superiore davanti al giudice del lavoro, interesse diverso e indipendente da quello sotteso alla domanda di accertamento del credito in sede concorsuale. La Corte territoriale, invece, aveva individuato un’evidente funzione teleologica tra la prima e la seconda domanda senza spiegarne le ragioni, con un’affermazione assertiva priva di motivazione se non apparente. Ha richiamato sul punto Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016, Cass. n. 13977 del 2019 e Cass. n. 6758 del 2022.
Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.