Motivazione apparente e omesso esame della posteriorità della perizia di variante (Cass. civ. Sez. I n. 6006 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza d’appello che affermi la responsabilità dei direttori dei lavori per opere eseguite in extracontratto muovendo dalla premessa che le stesse siano state ordinate in base alle perizie di variante, senza considerare che tali perizie erano state pacificamente redatte dopo l’esecuzione dei lavori. L’omesso esame di un fatto decisivo, incontestato e riconosciuto dalla stessa parte resistente, vizia il ragionamento decisorio e rende la decisione frutto di un giudizio puramente apodittico. Il conferimento di un’azienda individuale in una società di capitali integra una cessione d’azienda e, se intervenuto nel corso del giudizio, configura successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ., con conservazione della legittimazione processuale del conferente quale sostituto del cessionario.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Palermo, accogliendo parzialmente il gravame di un’impresa appaltatrice, aveva condannato i progettisti e direttori dei lavori al risarcimento del danno per le lavorazioni extracontratto eseguite dall’impresa, sul presupposto che essi non avessero alcun potere dispositivo in tal senso. In primo grado la domanda era stata respinta.

I due professionisti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi, replicati dalla società in cui nel frattempo era confluita l’impresa per effetto del conferimento dell’azienda. Il Comune e il titolare dell’originaria impresa non hanno svolto attività processuale.

La Motivazione della Corte

La Corte sgombra anzitutto il campo dalla duplice eccezione di inammissibilità. Quanto alla notificazione del ricorso, il conferimento dell’azienda individuale in una società di capitali integra cessione d’azienda e, se avvenuto nel corso del giudizio, dà luogo a successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ.: il conferente conserva la legittimazione processuale quale sostituto del cessionario, e il processo prosegue tra le parti originarie senza estromissione del dante causa in difetto di concorde consenso e di provvedimento giudiziale, secondo il precedente di Cass., Sez. V, n. 24901 del 2023. L’eccezione di giudicato è poi disattesa perché la res non è inoppugnabilmente definita.

Nel merito, i primi tre motivi — esaminati congiuntamente perché afferenti al medesimo tema decisionale — sono accolti. I ricorrenti deducono con il terzo motivo l’omesso esame del fatto storico temporale costituito dalla posteriorità della perizia rispetto alle opere.

La Corte rileva che è fatto incontestato, riconosciuto perfino dalla resistente, che non era stato emanato dalla direzione dei lavori alcun ordine di servizio per l’esecuzione delle opere extracontratto e che le perizie che ne facevano menzione erano state predisposte dopo l’esecuzione dei lavori. Ciò lascia aperto l’interrogativo su chi abbia disposto le opere, ma impone di rimeditare la conclusione del giudice d’appello.

La sentenza impugnata ha affermato e dichiarato senza incertezze la responsabilità dei ricorrenti ignorando manifestamente il fatto decisivo. L’obliterazione di tale fatto vizia alla radice il ragionamento decisorio e rende la decisione frutto di un giudizio puramente apodittico, con motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

I restanti motivi — travisamento della prova, violazione e falsa applicazione dell’art. 1398 cod. civ., violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., erronea liquidazione del danno — sono dichiarati assorbiti in relazione all’accoglimento dei primi tre. Nei limiti dei motivi accolti segue la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in altra composizione, per la rinnovazione del giudizio e la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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