Pluralità di ragioni autonome e onere di impugnazione (Cass. civ. Sez. I n. 30656 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non attinta. Il ricorso per cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, ma solo il controllo di correttezza giuridica e coerenza logico-formale delle argomentazioni. La censura di vizio motivazionale è deducibile, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nei soli limiti del minimo costituzionale. In ipotesi di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità.

Il Fatto

Quattro ricorrenti propongono ricorso per cassazione, con tre mezzi, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto il loro appello contro la decisione del Tribunale. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di un istituto di credito, condannando i ricorrenti a restituire una somma di denaro oltre interessi e spese, e aveva rigettato la riconvenzionale di risarcimento del danno. La banca resiste con controriscorso. Le parti depositano memorie.

La questione approda in Cassazione perché i ricorrenti contestano la competenza del giudice adito, la valutazione del materiale istruttorio e il rigetto della domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Quanto al primo mezzo, i ricorrenti lamentano che il giudice di merito abbia fondato la propria competenza sulla residenza anagrafica di una di essi, senza considerare che la stessa non risiedeva più colà, come attestato dal rilascio di tessera sanitaria in altro Comune. La corte territoriale, però, ha fondato il rigetto su due rationes decidendi: l’insufficienza della tessera sanitaria a superare la presunzione della residenza anagrafica e il ritiro dell’atto di citazione, presso l’ufficio postale, da persona appositamente delegata.

Ciascuna ragione è di per sé idonea a sostenere la decisione. I ricorrenti hanno attinto la sola prima, ignorando la seconda. Secondo il costante orientamento della Corte, ove la sentenza sia sorretta da più ragioni autonome, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, non potendo questa produrre alcun annullamento (Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 9752 del 2017; Cass. n. 22753 del 2011).

Il secondo mezzo investe la valutazione del materiale istruttorio e la mancata considerazione della difficoltà dei convenuti di presentarsi all’interrogatorio formale. Si tratta di censura di pieno merito, spettante in via esclusiva al giudice di merito, cui compete individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le risultanze processuali, quelle ritenute idonee. Il giudice non è tenuto a confutare esplicitamente gli elementi non accolti (Cass. n. 19547 del 2017; Cass. n. 24679 del 2013).

Il terzo mezzo denuncia vizio motivazionale sul rigetto della domanda risarcitoria. In ipotesi di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrarne la diversità: adempimento omesso nel caso di specie (Cass. n. 5528 del 2014; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 8320 del 2022). Quanto all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la riformulazione del n. 5, disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014).

Il motivo non indica quale delle ipotesi considerate ricorrerebbe, risolvendosi nella deduzione di scarsa persuasività della motivazione. Le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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