Opponibilità del giudicato favorevole al condebitore solidale (Cass. civ. Sez. III n. 10714 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazioni solidali, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non fa stato nel giudizio promosso contro gli altri condebitori, ai sensi dell’art. 1306, primo comma, cod. civ.. Tuttavia, il secondo comma della stessa norma consente al condebitore di opporre al creditore la sentenza più favorevole resa nei confronti del coobbligato. Ove il debitore solidale manifesti la volontà di avvalersi di quel giudicato, è esclusa la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello già liquidato verso il coobbligato, ma resta ammessa l’ulteriore rivalutazione dell’importo riconosciuto. La relativa eccezione rende inutile la seconda causa e assorbe la censura sul preteso frazionamento del credito.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società siderurgica, ha subìto un demansionamento durante il rapporto di lavoro, conseguenza di condotte tenute dall’amministratore e da alcuni dirigenti della compagine societaria. Costoro sono stati condannati in sede penale per tentata violenza privata.
A seguito di quella condanna, il lavoratore ha agito nei confronti della sola società datrice di lavoro, ottenendo dal Tribunale di Taranto, con sentenza passata in giudicato, il risarcimento del danno biologico e morale. Ha poi promosso una seconda causa, per il medesimo danno, nei confronti degli amministratori e dipendenti, quali debitori solidali. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’Appello ha confermato la condanna. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I giudici di appello avevano ritenuto sussistente una solidarietà passiva tra la società e i ricorrenti, ma avevano escluso che il primo giudizio potesse costituire giudicato nel secondo, per la diversità soggettiva delle parti, limitandosi a disporre la decurtazione delle somme già riconosciute.
La Corte affronta anzitutto il terzo motivo, che assume priorità logica e prospetta la nullità della sentenza per essere stata redatta da un giudice onorario, in violazione dell’art. 158 cod. proc. civ. e dei principi di composizione del collegio. Il motivo è infondato: alla luce della decisione della Corte costituzionale citata, i giudici onorari possono far parte dei collegi, anche quali estensori del provvedimento, fino al riordino della materia.
Il primo e il secondo motivo pongono una questione comune e sono fondati. I ricorrenti avevano eccepito, con esplicito motivo di appello, l’opponibilità del giudicato precedentemente formatosi tra il creditore e la società coobbligata, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., dolendosi altresì dell’abusivo frazionamento del credito.
La Corte ricostruisce la portata della norma: il primo comma esclude che la sentenza resa tra creditore e uno dei debitori in solido faccia stato nel giudizio contro gli altri; il secondo comma, però, abilita questi ultimi a opporre al creditore la sentenza pronunciata verso il coobbligato. Richiamando un proprio precedente, si afferma che tale eccezione impedisce di porre a carico del condebitore un importo superiore a quello già liquidato verso il coobbligato, senza precludere l’ulteriore rivalutazione.
Ne deriva che la seconda causa è resa inutile da questa previsione, con assorbimento della censura sul frazionamento. Il ricorso è accolto, la decisione impugnata cassata e, decidendo nel merito, la domanda rigettata, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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