Motivazione apparente e contraddizione interna nella presunzione sui movimenti bancari (Cass. civ. Sez. V n. 11779 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice per giungere alla decisione, anche a causa di una invincibile contraddizione interna al percorso argomentativo. Integra tale vizio la sentenza d’appello che, dopo aver confermato la ricostruzione del reddito accertato operata dai giudici di primo grado, accolga poi l’appello incidentale affermando l’illegittimità del ricorso dell’ufficio alla presunzione di cui all’art. 32 d.p.r. n. 600/1973, che quella ricostruzione presuppone. Il riferimento a una pronuncia estranea alla questione e a una circolare non pertinente non sana il difetto, che determina la cassazione con rinvio.
Il Fatto
I contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento loro notificati, fondati sull’incongruità dei movimenti in entrata sul conto corrente rispetto al reddito minimale dichiarato. La CTP confermava la legittimità dell’accertamento ma riduceva il reddito accertato. Entrambe le parti proponevano gravame; in particolare i contribuenti, con ricorso incidentale, chiedevano l’annullamento degli avvisi.
La CTR respingeva l’appello principale dell’Agenzia e accoglieva quello incidentale dei contribuenti. L’Agenzia ricorreva allora per cassazione con due motivi, mentre i contribuenti restavano intimati. La questione approda in Cassazione per denunciare il vizio di motivazione della sentenza d’appello.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., lamentando l’invincibile contraddittorietà della motivazione: la CTR, dopo aver confermato il ragionamento dei giudici di primo grado, ne accoglieva poi l’appello incidentale affermando la non correttezza del ricorso dell’ufficio alla presunzione di cui all’art. 32 d.p.r. n. 600/1973. Il motivo è fondato.
La Corte enuncia il criterio distintivo: la motivazione è apparente quando, pur esistente sul piano grafico, non permette di ricostruire il percorso logico del giudice, eventualmente anche per invincibile contraddizione interna allo stesso percorso argomentativo.
Nel caso concreto i giudici d’appello esordiscono ritenendo infondate le critiche dell’Agenzia alla decisione impugnata, confermando la valutazione dei primi giudici sugli importi ritenuti giustificati nei confronti di entrambi i contribuenti. Subito dopo, però, accolgono l’appello incidentale con una prosa poco comprensibile, lasciando intendere che il ricorso alla presunzione non poteva aver luogo. Così facendo si pongono in contraddizione con la ricostruzione del reddito accertato, che invece quella presunzione presuppone.
Non giova alla comprensibilità il riferimento a una sentenza estranea alla questione, secondo cui la presunzione opererebbe sul quantum e non sull’an debeatur, né l’affermazione sulla qualifica di reddito diverso attribuita agli importi non giustificati, superando la presunzione dell’art. 32 che parla di ricavi o compensi. Neppure il richiamo alla circolare n. 32/2006 dell’Agenzia, relativa alle indagini creditizie e finanziarie, fornisce elementi utili.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. La Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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