Spese solidali escluse se il valore delle domande è notevolmente diverso (Cass. civ. Sez. I n. 16116 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La comunanza di interessi che, ai sensi dell’art. 97, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., consente la condanna alle spese in via solidale di più soccombenti non legati da un rapporto sostanziale indivisibile o solidale può ravvisarsi anche in una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute. Tale condanna in solido non è però consentita quando i vari soccombenti siano stati convenuti con domande di valore notevolmente diverso, posto che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussiste per una parte della domanda e non per il resto. La scelta del creditore di cumulare le domande in un unico processo, per l’unicità dei fatti posti a loro fondamento, non può giustificare la condanna solidale alle spese delle parti soccombenti, che a quella scelta non avevano modo di sottrarsi.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una società convenne in giudizio, con unico atto di citazione, tre soggetti per ottenere la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dalla società poi fallita nel biennio anteriore alla sentenza dichiarativa. Il Tribunale accolse le domande e condannò ciascuna convenuta alla restituzione delle somme ricevute, di importo molto diverso tra loro, nonché tutte in solido al pagamento delle spese di lite.
La Corte d’appello respinse, previa riunione, gli appelli proposti separatamente da due delle soccombenti, ritenendo applicabile il secondo periodo dell’art. 97, primo comma, cod. proc. civ. per la convergenza degli atteggiamenti difensivi. Una di esse ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 97, primo comma, cod. proc. civ. e del D.M. 10.3.2014, deducendo che la corte territoriale ha erroneamente applicato il secondo periodo della norma, pervenendo a una condanna alle spese sproporzionata rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui la comunanza di interessi che giustifica la condanna solidale può desumersi anche da una convergenza di atteggiamenti difensivi, in presenza di una sostanziale identità delle questioni dibattute (Cass. nn. 9876/2018, 20916/2016, 16056/2015, 17281/2011).
Il Collegio precisa tuttavia che, anche in caso di comunanza di interessi, la condanna in solido non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso (Cass. n. 6976/2016), perché la solidarietà cessa quando il comune interesse sussiste per una parte della domanda e non per il resto.
Tale principio è applicabile a maggior ragione nel caso di specie, in cui, nonostante l’enorme divergenza fra il valore delle domande, il fallimento aveva cumulato le stesse in un unico processo per l’unicità dei fatti dedotti. La correttezza di quella scelta, subita dalle soccombenti, non può giustificare la loro condanna solidale alle spese: un conto è l’interesse a ottenere il rigetto di una richiesta di restituzione di 900.000 euro, altro quello relativo a una richiesta di 10.000 euro.
Errata è altresì la liquidazione delle spese d’appello a carico solidale, non avendo la corte del merito considerato che la ricorrente aveva chiesto la riforma del solo capo della sentenza concernente le spese. La sentenza è dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito, rideterminando l’importo posto a carico della ricorrente e ponendo le spese di legittimità a carico del fallimento.
Nota della Redazione
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