Ricorso inammissibile e contributo unificato anche nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 11780 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione integra il presupposto processuale per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che impone alla parte ricorrente il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Il giudice di legittimità accerta tale obbligo d’ufficio, con la stessa pronuncia che definisce il giudizio, senza necessità di autonoma istanza di parte. La statuizione consegue automaticamente al rigetto in rito del ricorso, quale effetto legale della definizione sfavorevole del grado.
Il Fatto
La ricorrente, nella qualità di erede, agisce in cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1241/2020, depositata il 24.8.2020. Resistenti nel giudizio di legittimità sono gli eredi della controparte originaria.
Il ricorso è iscritto al n. 7676/2021 R.G. La Corte definisce il procedimento con pronuncia di inammissibilità, resa all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il collegio dichiara inammissibile il ricorso. La decisione è adottata in camera di consiglio, con la forma della sentenza.
Alla statuizione di rito la Corte affianca l’accertamento dei presupposti processuali previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La norma pone a carico della parte che abbia proposto un ricorso poi dichiarato inammissibile l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Il giudice di legittimità rileva d’ufficio la sussistenza di tali presupposti. La pronuncia sul contributo non richiede istanza della controparte né autonoma iniziativa della parte soccombente: è conseguenza legale della definizione in rito del giudizio.
La Corte precisa che l’obbligo opera “se dovuto”, lasciando impregiudicato il concreto accertamento della debenza in sede di liquidazione. La formula adottata non esaurisce la verifica dell’an debeatur, che resta demandata al momento attuativo.
La decisione si chiude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e con l’accertamento dell’obbligo contributivo. Non risulta alcuna statuizione sulle spese di lite nel dispositivo.
Nota della Redazione
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