Motivazione apparente e prova presuntiva della fittizietà delle fatture (Cass. civ. Sez. V n. 6044 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza tributaria non è apparente, e dunque non è nulla per error in procedendo, quando espone in modo percepibile le ragioni di fatto e di diritto che fondano il convincimento del giudice, così da renderlo comprensibile e verificabile in sede di legittimità. Il giudice di merito può desumere la fittizietà delle operazioni oggetto delle fatture da un complesso di indizi gravi e concordanti, senza che la sentenza resa tra terzi e non passata in giudicato acquisti valore di prova legale. In sede di legittimità è inammissibile la censura che si risolva in un apprezzamento delle prove difforme da quello del giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva individuare le fonti del convincimento e valutarne attendibilità e concludenza.
Il Fatto
Una società operante nel settore della diffusione elettronica riceveva distinti avvisi di accertamento, relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, con i quali l’amministrazione finanziaria, a seguito del disconoscimento di alcune fatture emesse da due società fornitrici, accertava un maggior reddito e recuperava l’Iva indebitamente detratta. I ricorsi, riuniti, erano accolti in primo grado.
La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio, qualificando le società fornitrici come mere cartiere e ritenendo provata la fittizietà delle operazioni. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria il quarto motivo, che deduce la nullità della sentenza per motivazione inesistente o di mera apparenza, in violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Il motivo è dichiarato inammissibile, oltre che infondato.
Sotto il primo profilo, la Corte ricorda che il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice può dar luogo a due vizi distinti: la nullità per error in procedendo, censurabile ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando il giudice ometta del tutto di pronunciarsi su una domanda o un’eccezione; il vizio di motivazione, censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quando il giudice si pronunci, ma non esamini una o più questioni giuridiche sottoposte. L’erronea sussunzione del vizio nell’uno o nell’altro motivo comporta l’inammissibilità del ricorso.
Quanto al secondo profilo, la motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale ha indicato una pluralità di elementi — la vita breve delle società, la distruzione della documentazione contabile, le dichiarazioni fondate su “non ricordo”, il ricorso a fornitori terzi, le smentite di questi ultimi — idonei a sostenere il percorso argomentativo. La sentenza assolve dunque al requisito di contenuto richiesto.
Il primo motivo, che lamenta l’omesso esame di fatto controverso e decisivo, è infondato: la Commissione tributaria regionale ha espressamente esaminato le sentenze di merito invocate dalla contribuente, rilevando che esse riguardavano servizi diversi e che altra pronuncia aveva accertato la natura di cartiere delle società fornitrici. Il secondo motivo è inammissibile, perché non può consistere in un apprezzamento delle prove difforme da quello preteso dalla parte, spettando al giudice di merito individuare le fonti del convincimento e scegliere tra le risultanze probatorie.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile: la sentenza impugnata non ha attribuito valore di prova legale alla pronuncia resa tra terzi, ma l’ha utilizzata come elemento di riscontro, dando atto che essa era impugnata in Cassazione. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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