IMU prima casa, illegittimo negare l’agevolazione al coniuge con residenza diversa (Cass. civ. Sez. V n. 22584 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta municipale unica, la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione a un solo immobile sito nel medesimo comune e impongono l’opzione per una sola agevolazione in presenza di residenze e dimore abituali diverse preclude al giudice di merito di negare il beneficio al coniuge proprietario dell’immobile in cui il nucleo dimora abitualmente. L’agevolazione per l’abitazione principale spetta a ciascun coniuge, sempre che l’immobile costituisca effettiva dimora del nucleo familiare. La circostanza che l’altro coniuge abbia già fruito dell’agevolazione non costituisce, di per sé, ragione per escluderla. Sul piano processuale, la sentenza affetta da motivazione apparente è censurabile in sede di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quando le argomentazioni, pur graficamente esistenti, siano obiettivamente inidonee a rendere percepibile il ragionamento del giudice.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento per il mancato parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2012, con riferimento a un appartamento per il quale l’ufficio aveva applicato l’aliquota ordinaria del 10,6 per mille, escludendo il beneficio per l’abitazione principale.
La CTP di Roma rigettava il ricorso. La CTR Lazio confermava la decisione, sul rilievo che le ragioni dell’atto potevano essere chiarite in giudizio e che il coniuge del contribuente aveva già usufruito della stessa agevolazione. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi; l’ente locale resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 della legge n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto possibile integrare in giudizio la motivazione di un atto impositivo inizialmente nullo. Il motivo è infondato: l’indicazione nell’avviso dell’aliquota applicata, della base imponibile, dei beni tassati e dell’imposta ha posto il contribuente in grado di comprendere la pretesa. La condizione di abitazione principale è situazione fattuale che non rientra nel contenuto motivazionale dell’atto, ma attiene al merito della controversia.
Infondato è anche il secondo motivo, relativo alla costituzione tardiva dell’ente e alla produzione documentale oltre i termini. La Corte ribadisce che la costituzione in giudizio oltre il termine di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 comporta decadenza solo dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio e di chiamare terzi; restano salvi il diritto di contestare i fatti costitutivi e di produrre documenti. La documentazione tardivamente depositata in primo grado è comunque esaminabile in appello, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.
Il terzo motivo è accolto, con assorbimento del quarto. La motivazione della CTR è apodittica ed apparente: non esprime le circostanze di fatto relative alle residenze anagrafiche dei coniugi, alla loro datazione e alla modifica intervenuta. Ricorre quindi il vizio di motivazione apparente, denunziabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture.
La Corte rileva che il fatto che l’altro coniuge abbia fruito dell’agevolazione non giustifica, di per sé, il diniego, quando l’immobile costituisca effettiva dimora del nucleo familiare. La CTR ha erroneamente interpretato l’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, ritenendo che, in presenza di residenze anagrafiche diverse nello stesso comune, il beneficio spettasse solo al coniuge proprietario dell’immobile di abituale dimora.
Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 13.10.2022, la Corte ricorda che la pronuncia di incostituzionalità opera anche nei giudizi in corso nei quali sia censurata l’applicazione di quella norma. La Consulta ha escluso che misure fiscali possano penalizzare chi decide di unirsi in matrimonio o in unione civile, estendendo l’illegittimità alle norme che limitano l’esenzione ad un solo immobile per i componenti del nucleo familiare e che impongono l’opzione per una sola agevolazione in caso di residenze diverse. Resta fermo che le “seconde case” non possono fruirne: i comuni dispongono di efficaci strumenti di controllo, tra cui l’accesso ai dati di somministrazione di energia elettrica, servizi idrici e gas. Il giudice del rinvio dovrà inoltre considerare che le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo della residenza effettiva e sono superabili da prova contraria.
Il quinto e il sesto motivo restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in differente composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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