Motivazione apparente e riferimenti ad altro giudizio: nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 12249 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
È nulla, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, la sentenza di appello tributaria che, nella parte relativa allo svolgimento del processo e alle ragioni della decisione, contenga riferimenti a un giudizio del tutto diverso da quello in cui il collegio era chiamato a pronunciarsi, in tal modo pubblicando la motivazione di altra controversia. In tal caso la motivazione è inesistente, e non meramente insufficiente o contraddittoria, poiché priva di qualsiasi collegamento con i fatti e gli atti del processo. Gli errori formali contenuti nell’intestazione non assumono rilievo autonomo quando la parte motiva e il dispositivo risultino privi di connessione con l’oggetto effettivo del contendere. La nullità della sentenza ne impone la cassazione con rinvio al giudice di appello per nuovo esame.

Il Fatto

La contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Taranto un preavviso di iscrizione ipotecaria, lamentandone la carenza di motivazione e l’omessa notifica degli atti sottesi, e deducendo altresì la propria carenza di legittimazione passiva rispetto a debenze contratte dal coniuge defunto, la cui eredità assumeva di non avere accettato. La Commissione provinciale aveva accolto il ricorso. L’agente della riscossione proponeva appello; il giudice di secondo grado accoglieva l’impugnazione e, riformando la decisione, accoglieva l’originario ricorso della contribuente.

Avverso tale pronuncia l’agente della riscossione ricorreva per cassazione con un solo motivo, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente. La contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso censurava la sentenza di appello per violazione del combinato disposto dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento alla motivazione apparente fornita dal giudice tributario di secondo grado.

La Corte rileva che dalla sentenza impugnata emerge una discordanza tra l’oggetto del contendere, correttamente indicato nell’intestazione, e la motivazione, che risulta attinente a una diversa fattispecie. Il giudice di appello, pur avendo riassunto nell’intestazione il numero di ruolo, le parti e l’atto in contestazione, ha poi indicato nella motivazione un diverso numero di R.G., una diversa posizione processuale delle parti, un diverso atto opposto e una diversa sentenza di primo grado.

Nella prospettazione del ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe sostanzialmente pubblicato la motivazione di un’altra sentenza resa tra le stesse parti, riproponendo le ragioni già espresse in una controversia diversa, relativa a un atto impositivo del tutto estraneo all’oggetto del giudizio odierno, concernente il preavviso di iscrizione ipotecaria.

La Corte ritiene il motivo fondato. Dalla sentenza gravata e da quanto trascritto nel ricorso si evince che, al di là degli errori formali presenti nella prima pagina, la pronuncia contiene nella parte relativa allo svolgimento del processo e alle ragioni della decisione riferimenti ad altro giudizio, del tutto diverso da quello in cui il collegio era chiamato a pronunciarsi. Anche il dispositivo, manifestamente erroneo pure quanto alla veste processuale delle parti, è privo di collegamento con i fatti e gli atti del processo.

Ne consegue la nullità della sentenza per completa assenza della motivazione. In accoglimento del ricorso, la pronuncia impugnata è cassata con rinvio al giudice di appello, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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