Responsabilità del direttore generale per carenze organizzative bancarie (Cass. civ. Sez. II n. 11127 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 144 d.lgs. n. 385 del 1993 per il contenimento del rischio creditizio, l’art. 53, lett. b) e d), d.lgs. n. 385 del 1993 e le Istruzioni di vigilanza dettate con la circolare n. 229 del 1999 sanciscono doveri di particolare pregnanza per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo di istituti bancari. Il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato psicologico, con la conseguenza che, provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore l’onere di provare la propria diligenza, per la presunzione di colpa posta dall’art. 3 legge n. 689 del 1981. La responsabilità del direttore generale non è dunque oggettiva, ma richiede l’accertamento della violazione dei doveri organizzativi su di lui gravanti.

Il Fatto

Il direttore generale di una banca di credito cooperativo proponeva opposizione davanti alla Corte d’Appello di Roma avverso il provvedimento con cui la Banca d’Italia gli aveva irrogato una sanzione amministrativa per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni, con riguardo ai rischi di credito e operativi. La Corte d’Appello rigettava l’opposizione, ritenendo infondata la tesi difensiva che circoscriveva l’ambito dei doveri e della responsabilità del dirigente e valorizzava la sufficienza dell’attività svolta.

Avverso il decreto il direttore generale proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 3 legge n. 689 del 1981 e dell’art. 145 d.lgs. n. 385 del 1993, nonché la motivazione solo apparente del provvedimento impugnato. Banca d’Italia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censurava la trasformazione della presunzione semplice di colpa in presunzione assoluta e l’attribuzione di una responsabilità oggettiva al direttore generale. La Corte rigetta la censura: il giudice del merito ha ricostruito la disciplina sull’organizzazione e il governo societario delle banche e ha tenuto conto del breve periodo di permanenza in carica, ma non ha ritenuto scusabile il comportamento del dirigente sotto il profilo della diligenza.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui le disposizioni richiamate sanciscono doveri di particolare pregnanza per chi amministra, dirige o controlla istituti bancari. Il giudizio di colpevolezza si ricollega a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e l’indagine sull’elemento oggettivo si limita all’accertamento della «suità» del comportamento inosservante. Integrata e provata la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l’onere di dimostrare di aver agito diligentemente, in virtù della presunzione di colpa dell’art. 3 legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. II n. 9546 del 2018; Cass. Sez. Un. n. 20930 del 2009).

La Corte esclude la paventata responsabilità oggettiva ricordando che, nel giudizio di opposizione, l’onere probatorio dell’illecito gravante sull’organo di vigilanza può essere soddisfatto con i verbali ispettivi e spetta al giudice del merito valutarli, potendo disattenderli solo in caso di motivata inattendibilità o contrasto con altri elementi (Cass. Sez. II n. 4006 del 2022). La valutazione dell’incidenza del comportamento dell’opponente rispetto ai risultati attesi resta estranea alla fattispecie sanzionatoria, rilevando invece la violazione delle Istruzioni di vigilanza.

Con il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, il ricorrente deduceva la motivazione solo apparente sui capi relativi alle carenze organizzative e al mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo. La Corte li dichiara inammissibili: il decreto impugnato ha puntualmente esaminato gli addebiti e ha ritenuto insufficiente l’attività svolta, tanto più in una situazione di crisi preesistente. La motivazione non è apodittica né apparente, perché rende percepibile il fondamento della decisione (Cass. Sez. Un. n. 2767 del 2023; Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016). I motivi si risolvono, in realtà, nella richiesta di rivalutare le azioni del ricorrente, non denunciando l’omesso esame di un fatto storico decisivo ma un asserito errore di valutazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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