Frode carosello IVA, onere della prova e valutazione sintetica degli indizi (Cass. civ. Sez. V n. 12248 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di disconoscimento della detrazione IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, gli elementi indiziari addotti dall’Amministrazione finanziaria devono essere valutati dal giudice del merito non solo singolarmente, ma anche in termini sintetici, sì da cogliere il quadro complessivo della frode a monte. L’Ufficio non deve fornire una prova incontrovertibile della consapevolezza del contribuente, potendo addurre prove meramente indiziarie, purché valutate nel loro insieme. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; assolto tale incombente, spetta al contribuente la prova contraria di avere adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. La regolarità della contabilità, l’effettiva consegna della merce e il regolare pagamento delle fatture non sono di per sé idonei a escludere la consapevolezza della frode.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2004 e 2005. A seguito di un processo verbale di constatazione, l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la detrazione IVA su alcuni acquisti, ritenuti collegati a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode carosello. I fornitori della società erano qualificati come imprese filtro meramente interposte.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha respinto l’appello dell’Ufficio, reputando non provata la consapevolezza della contribuente della frode commessa a monte e qualificando come mere supposizioni le contestazioni dell’Amministrazione. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, articolata sul rilievo che esso mirerebbe a una revisione del ragionamento decisorio e degli accertamenti di fatto. La censura riguarda invece la dedotta erronea e falsa applicazione delle regole di distribuzione dell’onere della prova, questione di diritto ammissibile in sede di legittimità.

Nel merito il ricorso è fondato. Il giudice del merito, nell’esaminare gli indizi, non può limitarsi a una valutazione singola e analitica degli stessi: deve procedere anche a una valutazione complessiva, idonea a far emergere il quadro che l’Amministrazione ha inteso costruire, così da trarre dal coacervo indiziario la presunzione del fatto ignoto, cioè la consapevolezza di partecipare a una frode IVA.

L’Ufficio, si legge, non deve fornire una prova del tutto incontrovertibile della consapevolezza del contribuente, potendo addurre prove meramente indiziarie, purché il quadro indiziario venga valutato nel suo complesso. Quanto all’oggetto della prova, incombe sull’Amministrazione dimostrare che il destinatario fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del dante causa. Assolto tale incombente, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.

Nessun rilievo, in senso contrario, assumono la regolarità della contabilità, l’effettività dell’esecuzione delle prestazioni e dei relativi pagamenti, poiché oggetto della prova è una frode commessa a monte della catena distributiva e non dal contribuente. I principi affermati sono conformi al diritto dell’Unione, che configura l’evasione anche quando il soggetto passivo avrebbe dovuto sapere di partecipare, con il proprio acquisto, a un’operazione inserita in una evasione commessa da un operatore a monte o a valle.

La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, avendo considerato le presunzioni dell’Ufficio come mere supposizioni, senza valutarle complessivamente, e dando rilievo a circostanze irrilevanti come l’emissione delle fatture, il loro pagamento e la consegna della merce. La sentenza è pertanto cassata con rinvio per nuovo esame delle regole di distribuzione dell’onere della prova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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