Prove analitiche nelle indagini bancarie e valutazione per singola operazione (Cass. civ. Sez. V n. 13427 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili. Il giudice di merito è tenuto a una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite, con riguardo a ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione. Non è sufficiente una valutazione delle movimentazioni per categorie o per gruppi. La valutazione è adeguatamente analitica quando individua importi, tipologia e natura di ciascuna operazione e raffronta in modo altrettanto puntuale le giustificazioni del contribuente, operazione per operazione.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento per ripresa a tassazione IVA e Irpef relative a un determinato periodo d’imposta. La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava la sentenza appellata. Proposto ricorso per cassazione, la Corte, con una precedente ordinanza, accoglieva i primi due motivi e dichiarava inammissibile il terzo, disponendo il rinvio. Riassunto il giudizio, il giudice del rinvio rigettava nuovamente l’appello del contribuente. Avverso tale pronuncia il contribuente ricorre ancora, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la sentenza del rinvio per non aver disposto la revoca della condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, pur prendendo atto dell’accoglimento sul punto in sede di legittimità. La Corte lo dichiara infondato per difetto di interesse: il giudice del rinvio non aveva applicato la sanzione del raddoppio, liquidando soltanto le spese di giudizio.

Il secondo motivo attiene al cuore della controversia. Il contribuente lamentava la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 7, comma 1, d. Lgs. 546 del 1992, sostenendo che il giudice del rinvio avesse recepito acriticamente le ragioni dell’ufficio accertatore, senza adeguarsi al principio vincolante dettato dalla Corte.

La Corte ritiene il motivo privo di fondamento. La CTR aveva riportato in modo analitico i rilievi dell’ufficio e le ragioni del recupero delle singole operazioni emerse dalle indagini finanziarie, indicando per ciascuna importi, natura e tipologia. Aveva poi dato conto delle giustificazioni del contribuente e delle ragioni del loro mancato accoglimento, rilevando l’evidente discrepanza tra i dati dei versamenti e quelli delle singole fatture.

Il percorso argomentativo è ricondotto ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nelle pronunce in tema di indagini bancarie. Da un lato, il contribuente deve dimostrare in modo analitico l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili; dall’altro, il giudice deve svolgere una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove, rispetto a ogni singola movimentazione. La valutazione per categorie o per gruppi non è sufficiente.

Nel caso concreto, la Corte ravvisa che la sentenza impugnata aveva individuato importi, tipologia e natura delle operazioni contestate e aveva valutato le giustificazioni del contribuente in modo altrettanto analitico, operazione per operazione. La pronuncia risulta quindi immune dal vizio denunciato.

Il terzo motivo, relativo al regime delle spese processuali e all’art. 15 d. Lgs. 156 del 2015, è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in coerenza con le decisioni sui motivi precedenti. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in favore della controricorrente, oltre alle spese prenotate a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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