Motivazione apparente e rinvio acritico alla CTU: nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 31353 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza di appello la cui motivazione sia solo apparente, risolvendosi in un mero rinvio per relationem alla decisione di primo grado, a sua volta motivata mediante adesione acritica alla consulenza tecnica d’ufficio. Il giudice d’appello non può condividere genericamente la pronuncia di primo grado senza un esame critico delle argomentazioni in fatto e in diritto, né omettere di dar conto delle conclusioni cui l’ausiliario è pervenuto nell’elaborato finale. L’anomalia motivazionale rileva in cassazione quando si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa la semplice insufficienza della motivazione.
Il Fatto
La società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso dell’IRES versata in eccesso per mancata applicazione del beneficio di cui alla legge n. 388/2000, c.d. Tremonti Ambiente, con riguardo alle annualità 2010 e 2012. L’Ufficio eccepiva la carenza di prova dei requisiti dell’agevolazione.
Il giudice di primo grado, disposta consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva parzialmente il ricorso. L’Agenzia appellava denunciando la nullità della motivazione, per avere il primo giudice riconosciuto i rimborsi sulla base della bozza di relazione del consulente, prima delle rettifiche successive alle contestazioni dell’Ufficio. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello, ritenendo la motivazione idonea ed attribuendo rilievo all’errore di calcolo del consulente, considerato ininfluente. L’Agenzia ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per insufficienza dei motivi. Rileva che il giudizio di legittimità è a critica vincolata e che il ricorso deve articolarsi in censure riconducibili, in maniera inequivocabile, a uno dei motivi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., senza necessità di formule sacramentali. Nel caso concreto il motivo risulta tecnicamente corretto, poiché la doglianza investe l’assenza di motivazione della sentenza d’appello, redatta per relationem rispetto alla pronuncia di primo grado, a sua volta fondata sull’adesione acritica alla consulenza e sul rinvio alla bozza anziché alla relazione definitiva.
Quanto all’interesse ad impugnare, la Corte osserva che l’effetto devolutivo dell’appello consente la rivalutazione autonoma della decisione di primo grado. L’intero impianto della pronuncia di secondo grado è affetto dal vizio denunciato e non contiene autonome rationes decidendi idonee a sorreggerla.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. è rilevabile quando l’impugnazione si fondi su un’interpretazione della legge sorretta da motivazione contraddittoria o insufficiente. L’anomalia censurabile in cassazione è quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione, purché risulti dal testo della sentenza impugnata. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte ribadisce che l’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e incomprensibile, restando escluso il semplice difetto di sufficienza.
Nel caso di specie la motivazione della Commissione Tributaria Regionale è solo apparente. Non si evince un autonomo processo deliberativo, ma un mero rinvio alla decisione di primo grado, già censurata dall’appellante per insufficienza e contraddittorietà. Il giudice di primo grado, a sua volta, aveva richiamato la consulenza condividendone la relazione preliminare, senza dar conto delle conclusioni dell’elaborato finale, nel quale l’ausiliario aveva escluso la spettanza per il 2010. Privi di giustificazione risultano il riferimento all’errore del consulente e il richiamo al calcolo del sovraccosto basato su consulenza di parte, così come apodittico è il rigetto della tesi dell’Ufficio sulla fattura emessa nel 2010 e pagata nel 2011.
La sentenza è dunque nulla per motivazione apparente, in contrasto con il minimo costituzionale. Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per il riesame e il regolamento delle spese.
Nota della Redazione
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