Rigetto dell’accertamento negativo e accertamento positivo del credito (Cass. civ. Sez. III n. 7725 del 23.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto della domanda di accertamento negativo di un credito implica, per converso, l’accertamento positivo del medesimo diritto, con la conseguenza che la richiesta, formulata in appello dalla parte convenuta, di dichiarare legittimo l’avviso di pagamento e dovuta la relativa somma non integra una domanda nuova vietata dall’art. 345, primo comma, cod. proc. civ., ma costituisce la semplice esplicitazione dell’effetto normalmente scaturente dal chiesto rigetto delle domande attoree. Nel giudizio promosso per l’accertamento negativo di un credito di somministrazione energetica, la parte convenuta che abbia assolto l’onere di provare gli effettivi consumi addebitabili per gli anni anteriori alla accertata manomissione del contatore vede riconosciuto il proprio credito, senza che rilevi l’esito del procedimento penale conclusosi con proscioglimento o archiviazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la società erogatrice del servizio elettrico per ottenere l’accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti per un periodo in cui il contatore era risultato manomesso. Il giudice di pace aveva accolto la domanda. Il Tribunale, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’eccezione di domanda nuova sollevata dall’appellato e ha ritenuto provate le alterazioni del misuratore, giudicando congrua la stima dei consumi operata dalla società.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione delle regole sull’onere della prova, la nullità della sentenza per mancata valutazione della documentazione e la violazione del divieto di domande nuove in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale il quarto motivo, con cui il ricorrente assume che la società, in primo grado, si fosse limitata a chiedere il rigetto della pretesa avversaria senza proporre domanda riconvenzionale, mentre in appello avrebbe avanzato un inammissibile accertamento positivo del credito, in violazione dell’art. 345, primo comma, cod. proc. civ. Il motivo è dichiarato inammissibile: la Corte rileva che il giudice di appello ha ritenuto la richiesta sostanzialmente coincidente con quella di primo grado, poiché il rigetto dell’accertamento negativo comporta, per converso, l’accertamento positivo del medesimo diritto, anche sotto il profilo del giudicato che va a formarsi sul credito.
Il primo motivo, relativo alla ricostruzione dei consumi in assenza dei presupposti previsti dalla Delibera n. 200/99 e alla mancata valutazione delle prove documentali, è dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza e specificità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., essendosi il ricorrente limitato a indicazioni riassuntive senza puntuali riferimenti agli atti di causa. Il giudice del merito aveva peraltro affermato che parte dei documenti indicati non era rinvenibile nel fascicolo di parte depositato.
Il secondo motivo, incentrato sul riparto dell’onere della prova tra utente e gestore, è inammissibile ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ., perché non si confronta con le argomentazioni del giudice del merito, secondo cui la convenuta aveva assolto l’onere di provare i consumi effettivi addebitabili per gli anni anteriori alla manomissione, senza che rilevasse l’esito favorevole del procedimento penale.
Il terzo motivo, che denuncia nuovamente l’omesso esame della documentazione, incorre nei medesimi vizi di specificità e di mancato confronto con la ratio decidendi. La Corte richiama, sul punto, la propria giurisprudenza in tema di autosufficienza e di valore del proscioglimento penale nel giudizio civile.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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