Piste da sci e impianti non integrano espropriazione per vincolo urbanistico (Cass. civ. Sez. II n. 1949 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere conformativo della Pubblica Amministrazione, esercitato mediante gli strumenti urbanistici generali e le norme tecniche di attuazione, incide solo sulle facoltà di uso del diritto di proprietà e non attribuisce ad un terzo un diritto reale parziario sui fondi privati. Il limite legale alle facoltà di godimento, pertanto, non può giustificare il rigetto della domanda di rilascio dei terreni proposta dal proprietario, quando il terzo non abbia acquisito il diritto reale mediante procedura espropriativa o cessione volontaria. La costituzione coattiva di servitù su aree sciabili e impianti di risalita, in difetto di costituzione volontaria, va richiesta all’autorità amministrativa competente e si realizza con decreto di esproprio o accordo di cessione, non per via giudiziale. In assenza di un vuoto normativo non è ammesso il ricorso all’analogia con la disciplina delle funivie private.

Il Fatto

Il proprietario di terreni montani, sui quali insistevano piste da sci e impianti di risalita gestiti da una società, agisce per ottenere il rilascio dei fondi occupati senza titolo e il pagamento dell’indennità di occupazione. La società si difende sostenendo di avere goduto dei terreni in forza di contratti mai trascritti, di avere usucapito le servitù di passaggio o di esserne titolare ab immemorabile; in subordine chiede la costituzione coattiva della servitù su aree sciabili ai sensi dell’art. 14 della L.R. Piemonte n. 2/2009.

Il Tribunale rigetta le riconvenzionali della società, ma respinge anche la domanda di rilascio del proprietario, ravvisando un limite di godimento ex art. 832 cod. civ. derivante dal PRG e dalla determinazione della Giunta Regionale che individua le aree sciabili, ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Per gli impianti di risalita il Tribunale costituisce coattivamente la servitù in favore della società. La Corte d’Appello conferma. Il proprietario ricorre in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte distingue nettamente due piani. Il potere conformativo opera nell’interesse generale, attraverso gli strumenti urbanistici, e incide sulle sole facoltà di uso dei diritti dei titolari. Il potere espropriativo, invece, incide sulla titolarità stessa dei diritti, è sacrificabile solo per motivi di interesse generale e previo indennizzo, ed è assistito dalla riserva di legge ex art. 42, terzo comma, Cost.

Da qui il principio: il limite legale imposto alle facoltà di uso di un immobile non può essere considerato sostitutivo dell’attribuzione ad un terzo di un diritto reale parziario. Quando tale diritto non sia convenzionalmente attribuito, può discendere solo da una procedura espropriativa conclusa con decreto di esproprio o con accordo di cessione volontaria. L’individuazione delle aree sciabili e la dichiarazione di pubblica utilità valgono solo in vista della successiva espropriazione: il proprietario conserva il dominio pieno sui terreni attraversati dalle piste.

Quanto agli impianti di risalita, la Corte rileva che il giudice di merito, dopo avere correttamente escluso la costituzione coattiva giudiziale ex art. 14 della L.R. Piemonte n. 2/2009, ha poi giustificato la servitù applicando in via analogica la L. n. 1110/1927, la L. n. 403/1907 e il regolamento n. 829/1908. L’operazione è errata: l’art. 7 della L.R. Piemonte n. 74/1989 prevede la dichiarazione di pubblica utilità e il successivo provvedimento espropriativo, senza attribuire efficacia espropriativa automatica alla determinazione della Giunta Regionale né alla concessione comunale, che ha mero significato abilitativo alla gestione. In presenza di una disciplina regionale compiuta, manca il vuoto normativo che legittimerebbe l’analogia.

La Corte accoglie quindi il quarto, il quinto, il dodicesimo per quanto di ragione e il quattordicesimo motivo, respinge il secondo, il terzo, il dodicesimo per quanto di ragione e il diciassettesimo, dichiara assorbiti gli altri e cassa la sentenza, rinviando alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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