Termine breve per impugnare la sentenza di fallimento sospeso dal blocco COVID (Cass. civ. Sez. I n. 8472 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine breve di trenta giorni per impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento, previsto dall’art. 18, quattordicesimo comma, l. fall., è soggetto alla sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 e dalla proroga recata dall’art. 36 d.l. n. 23/2020, con conseguente computo differito della sua scadenza. Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine così calcolato è inammissibile per tardività. La questione di ammissibilità assume rilievo preliminare e assorbente rispetto a ogni altro motivo di doglianza.
Il Fatto
Una società presentava, nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso da un creditore, domanda di concordato con riserva. Il tribunale concedeva termine per il deposito della proposta e del piano; la proposta chiedeva l’autorizzazione alla prededucibilità del finanziamento necessario al pagamento delle spese di procedura. Il tribunale, non essendo stata depositata la dichiarazione di obbligo di un primario istituto di credito, dichiarava inammissibile la proposta e successivamente il fallimento.
La Corte d’Appello dell’Aquila revocava il fallimento; la decisione veniva cassata con rinvio. In sede di rinvio la Corte territoriale confermava l’inammissibilità della proposta. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva la curatela con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso, reputandola preliminare e assorbente. Il rilievo muove dall’accertamento del momento di decorrenza del termine breve di impugnazione, che il ricorrente stesso colloca alla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data coincidente con la pubblicazione.
Il calcolo del termine non può prescindere dalla sospensione delle attività processuali disposta per l’emergenza epidemiologica. Il richiamo all’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 e alla proroga dell’art. 36 d.l. n. 23/2020 individua il periodo di sospensione complessiva delle attività processuali da compiersi tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020.
Applicando tale regime al termine di trenta giorni dell’art. 18, quattordicesimo comma, l. fall., la sua scadenza viene collocata al 18 maggio 2020. Il ricorso, notificato sia a mezzo posta sia a mezzo PEC in data 8 giugno 2020, risulta pertanto proposto oltre il termine utile.
Nessuna delle censure di merito viene esaminata: l’accertata tardività dell’impugnazione assorbe ogni altro profilo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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