Sentenza dichiara tardività senza indicare dies a quo è motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 23747 del 23.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e dunque viziata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza d’appello che dichiari l’inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività senza indicare il dies a quo del termine di decadenza. Il richiamo delle sole date di notifica e di ricezione dell’atto non assolve all’obbligo motivazionale, perché non consente di ricostruire il ragionamento del giudice sul momento di decorrenza del termine. La statuizione resta così sottratta a ogni controllo di legittimità e integra la nullità della decisione.
Il Fatto
La contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Catania avverso un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, recante una ripresa a fini Ires, Irap e Iva per il 2006, oltre sanzioni e interessi.
Nel contraddittorio con l’Ufficio, il giudice di primo grado dichiarò il ricorso inammissibile per tardività. La CGT di secondo grado della Sicilia confermò la decisione. La contribuente ricorse per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle Entrate rimase intimata, depositando un mero atto di costituzione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata. La Corte ne rileva la fondatezza: il provvedimento d’appello è, nella sostanza, del tutto privo di motivazione.
La sentenza si limita, in poche righe, a constatare la tardività del ricorso introduttivo e a dichiararne l’inammissibilità. L’indicazione delle date di notifica e di ricezione dell’atto non aggiunge alcun elemento utile, perché manca ogni riferimento al dies a quo del termine di decadenza.
È questo il punto decisivo del percorso argomentativo: senza l’individuazione del momento dal quale il termine ha iniziato a decorrere, il ragionamento del giudice di merito non è ricostruibile e la declaratoria di inammissibilità resta priva di fondamento verificabile. La motivazione, ridotta a poche righe, non soddisfa il requisito minimo di motivazione richiesto dall’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Il secondo motivo, concernente la violazione delle norme che regolano i termini delle impugnazioni degli atti tributari, resta assorbito dall’accoglimento del primo.
La Corte accoglie dunque il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CGT di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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