La mancata soccombenza virtuale dell’ufficio non legittima la condanna alle spese del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 4252 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere per effetto dell’annullamento in autotutela dell’atto impositivo non può porre le spese del giudizio a carico del contribuente per il solo fatto che sia stata esclusa la soccombenza virtuale dell’ufficio. Il governo delle spese, in tale evenienza, deve essere effettuato secondo il principio di causalità, non essendo al contribuente imputabile la pendenza del contenzioso determinata dal comportamento dell’amministrazione finanziaria. L’attribuzione della qualità di soccombente postula, infatti, la violazione delle norme di diritto sostanziale da parte di chi abbia provocato la necessità del processo, sicché, esclusa la soccombenza virtuale della parte pubblica, residua esclusivamente l’ipotesi della compensazione delle spese, non quella della condanna della parte privata.
Il Fatto
La contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma un avviso di liquidazione concernente l’imposta di registro dovuta per un atto giudiziario, lamentando il difetto di motivazione e la mancata allegazione dell’atto. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo l’atto correttamente motivato e non necessaria l’allegazione, e condannava la ricorrente alla refusione delle spese di lite.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, investita dell’appello, dichiarava estinto il giudizio in ragione dell’intervenuto annullamento in autotutela, da parte dell’Ufficio, dell’avviso di liquidazione impugnato. Il giudice d’appello, tuttavia, esclusa la configurabilità di una soccombenza virtuale dell’amministrazione, riteneva la contribuente soccombente in relazione alla domanda accessoria di rifusione delle spese e la condannava al pagamento delle spese del grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente la censura concernente l’esclusione della soccombenza virtuale dell’Ufficio, rammentando che la valutazione del fondamento della domanda, ai fini del regolamento delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di motivazione formalmente illogica o giuridicamente erronea. Nel caso di specie, la valutazione dei giudici di appello, fondata sulla complessità e singolarità della vicenda e sulla circolare di chiarimento sopravvenuta, non risultava censurabile sotto tali profili.
Quanto alla statuizione di condanna della contribuente al pagamento delle spese di appello, la Corte ne ha invece rilevato il vizio logico-giuridico. L’avere escluso la soccombenza virtuale dell’ufficio erariale, negando la condanna alle spese dello stesso, non poteva determinare una soccombenza del contribuente. La soccombenza, ha osservato la Corte, costituisce applicazione del principio di causalità, in forza del quale è onerato delle spese chi, con il proprio comportamento antigiuridico, abbia provocato la necessità del processo.
Nella fattispecie, l’annullamento in autotutela aveva determinato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire: esclusa l’ipotesi della soccombenza virtuale dell’Ufficio, il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese, non potendo queste essere poste a carico della contribuente, alla quale non era imputabile la pendenza del contenzioso in ragione del principio di causalità.
La Corte ha, pertanto, accolto i primi due motivi di ricorso, rigettato il terzo e, decidendo la causa nel merito non occorrendo ulteriori accertamenti fattuali, ha compensato integralmente le spese del primo e del secondo grado di giudizio, dichiarando altresì compensate quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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