Fornitura non pagata alla consegna: competenza nel domicilio del venditore (Cass. civ. Sez. II n. 23748 del 23.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel regolamento di competenza relativo all’azione giudiziale di adempimento di un’obbligazione di pagamento per merce già consegnata, il forum destinatae solutionis va individuato applicando la norma speciale dell’art. 1498, terzo comma, cod. civ., che prevale sull’art. 1182 cod. civ. in assenza di pagamento contestuale alla consegna e di esplicita pattuizione derogatoria. In tale ipotesi il luogo del pagamento coincide con il domicilio del venditore-creditore. La designazione contrattuale del luogo di adempimento presso l’acquirente opera solo in caso di adempimento; nell’inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale. L’eccezione di incompetenza territoriale va decisa in base agli atti introduttivi e alle produzioni documentali della prima udienza, salvo l’istruzione sommaria ex art. 38, ultimo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società fornitrice chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Trento per il pagamento di una fornitura di calcestruzzo, di importo pari a € 17.616,80, non corrisposto alla consegna. La società acquirente proponeva opposizione, contestando la qualità scadente del materiale, l’illiquidità del credito e la competenza per territorio del Tribunale adito. Al giudizio partecipava, previa chiamata in causa, la società subappaltatrice, che aderiva all’eccezione di incompetenza.
Il Tribunale di Trento, esaurita l’istruttoria, riteneva il credito non liquido e quindi non pagabile al domicilio del creditore, escludendo che il foro di Trento potesse fondarsi sul luogo di adempimento; individuava così nel foro di Padova quello conforme agli artt. 19 e 20 cod. proc. civ. Avverso tale sentenza la fornitrice proponeva regolamento necessario di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, entrambi fondati. È pacifico che il calcestruzzo fu consegnato presso il cantiere e ivi utilizzato, e che non fu pagato contestualmente alla consegna. Trova quindi applicazione l’art. 1498, terzo comma, cod. civ., norma speciale rispetto all’art. 1182 cod. civ., che opera salva l’esistenza di una pattuizione esplicita in senso diverso, il cui onere probatorio grava sulla parte che intende avvalersene.
Il collegio richiama Cass. n. 26923/2023, secondo cui, nell’ipotesi di richiesta giudiziale di adempimento per merce già consegnata, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis si determina applicando la norma speciale dell’art. 1498, terzo comma, cod. civ., ossia prendendo in considerazione il domicilio del venditore-creditore. È ius receptum — Cass. n. 18544/2023, in continuità con Cass. nn. 1716/2022, 19894/2020, 2361/2007 — che la designazione contrattuale del luogo di pagamento presso l’acquirente opera solo nell’ipotesi di adempimento, mentre nell’inadempimento seguito da azione giudiziale del venditore riprende vigore il regolamento legale, con coincidenza tra luogo del pagamento e domicilio del venditore-creditore.
La Corte aggiunge che la fornitrice aveva prodotto il contratto di fornitura nel giudizio di opposizione, all’udienza del 29.1.2020, in tempo utile perché fosse considerato ai fini della competenza. L’art. 38, ultimo comma, cod. proc. civ. consente di decidere la questione in base a quanto risulta dagli atti e, se necessario, con assunzione di sommarie informazioni o produzioni documentali appropriate non incidenti sui tempi del processo. Il deposito intervenne nella fase introduttiva, in risposta all’eccezione di incompetenza e al prospettato profilo di illiquidità.
Richiamando Cass. n. 30836/2024, il collegio ribadisce che l’eccezione di incompetenza territoriale va decisa sulle risultanze degli atti introduttivi e delle produzioni documentali effettuate con essi o in replica alla prima udienza, restando esclusa ogni istruzione su sollecitazione successiva. Nel caso di specie il foro di Trento era correttamente individuato, rientrando la sede della creditrice in quel circondario. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Trento, con termine di legge per la riassunzione e liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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