Motivazione appello e doppia conforme giudizio attendibilità persona offesa insindacabile (Cass. pen. Sez. V n. 30807 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è preclusa alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito mediante una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti. Il controllo sulla motivazione è circoscritto alla verifica della presenza di un logico apparato argomentativo e dell’assenza di manifesta illogicità, non potendo investire il contenuto della prova. La dichiarazione della persona offesa non richiede i riscontri previsti dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., essendo assistita da presunzione di attendibilità e dovendo il giudice dar conto della sua coerenza intrinseca e degli elementi di convergenza. Nel rito camerale non partecipato le spese di legittimità in favore della parte civile non sono liquidabili se questa non ha specificamente contrastato i motivi.
Il Fatto
La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente per il delitto di violenza privata, qualificazione data alla condotta inizialmente contestata come atti persecutori, per aver costretto la persona offesa a lasciare l’immobile in cui abitava. La Corte d’appello di Napoli, con pronuncia di conferma, aveva pienamente condiviso le argomentazioni del primo giudice.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per omesso confronto con le deduzioni sull’attendibilità della persona offesa; la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per aver esteso l’art. 610 cod. pen. oltre i limiti di tipicità, potendo le condotte integrare al più l’art. 660 cod. pen. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il primo motivo inammissibile e il secondo infondato. Sul primo rilievo ricorda che il giudizio di attendibilità delle fonti di prova e la scelta tra diverse ricostruzioni appartengono al giudice del merito, non sindacabili salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione. Nel caso concreto opera una doppia conforme: le due decisioni di merito si saldano in un unico corpo argomentativo, poiché concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi probatori.
Il Collegio precisa che il giudice d’appello non è tenuto a esaminare analiticamente ogni deduzione, essendo sufficiente una valutazione globale che spieghi in modo logico le ragioni del convincimento. Le argomentazioni non espressamente confutate ma logicamente incompatibili con la decisione si considerano implicitamente disattese. Le doglianze che sollecitano una rilettura delle prove involgono apprezzamenti di fatto riservati al merito e non assurgono a vizio di motivazione.
Quanto alla specificità, il ricorrente invoca una lettura totale degli atti e riporta stralci estrapolati dal contesto, con conseguente difetto di autosufficienza dell’allegazione documentale. La Corte ricorda inoltre che la testimonianza della persona offesa non necessita di riscontri ex art. 192 cod. proc. pen., non applicandosi i criteri dettati per il coimputato o per le persone imputate in procedimento connesso: la sua credibilità è questione di fatto, censurabile solo a fronte di manifeste contraddizioni.
Nel merito del secondo motivo, la Corte ribadisce che oggetto di tutela dell’art. 610 cod. pen. è la libertà morale, comprensiva della tranquillità psichica, e che la violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione. Il trasferimento della persona offesa in una nuova abitazione, determinato da condotte reiterate che ne hanno compromesso la tranquillità psichica, integra il reato contestato. Le spese di parte civile non vengono liquidate, perché la stessa si è limitata a chiedere il rigetto senza contrastare specificamente i motivi.
Nota della Redazione
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