Nullità non deducibile per omessa notifica causata da PEC errata (Cass. pen. Sez. 2 n. 10559 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nullità conseguente all’omessa notificazione del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia, successivamente nominato, non può essere eccepita dall’imputato che vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa, ai sensi dell’art. 182, comma 1, cod. proc. pen.. L’invio della nomina a un indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario diverso da quello specificamente assegnato alla sezione competente per la trattazione del gravame non determina l’inammissibilità del deposito, ma il rischio della mancata tempestiva trasmissione dell’atto alla cancelleria del giudice adito incombe sulla parte. Inoltre, il deposito telematico di un atto concernente un procedimento di impugnazione, ivi inclusa la nomina del difensore, richiede la sottoscrizione digitale del difensore che effettua l’invio, ai sensi dell’art. 87-bis, comma 3, d.lgs. n. 150/2022, a garanzia della certezza della provenienza e della paternità dell’atto nel processo penale telematico.

Il Fatto

Con sentenza del 04/07/2025 la Corte di appello di Roma confermava la condanna dell’imputato per il reato di truffa aggravata. L’appello era stato proposto nell’interesse dell’imputato dal difensore d’ufficio e trattato con rito camerale non partecipato. Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ricorreva per cassazione deducendo un’error in procedendo: deduceva la nullità dell’udienza di trattazione del gravame per l’omessa notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia, nominato dopo la proposizione dell’appello e la cui nomina era stata, a suo dire, comunicata alla Corte territoriale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha premesso che il decreto di citazione risultava ritualmente notificato sia all’imputato, presso il domicilio dichiarato, sia al difensore d’ufficio. Ha quindi rilevato che la nomina del nuovo difensore di fiducia non compariva nel fascicolo trasmesso dal giudice di merito, pur potendo la Corte accedervi in ragione della denunciata violazione processuale.

Il Collegio ha rammentato che l’art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022, nella vigenza della normativa transitoria, consentiva il deposito della nomina a mezzo PEC, ma esclusivamente all’indirizzo del singolo ufficio giudiziario designato come destinatario. Nella specie, il documento allegato al ricorso risultava inviato a un indirizzo PEC riconducibile alla Corte di appello di Roma, ma non a quello assegnato alla sezione effettivamente competente per la trattazione del gravame. La Suprema Corte ha precisato che, secondo la propria giurisprudenza, l’invio a un indirizzo non corrispondente a quello designato non determina l’inammissibilità del deposito, ma riversa sulla parte il rischio della mancata trasmissione dell’atto alla cancelleria competente, non potendosi imporre alla cancelleria controlli su caselle non abilitate a ricevere atti destinati ad altre articolazioni interne.

La Corte ha pertanto affermato che l’imputato ha concorso a dare causa alla lamentata nullità, rendendo così applicabile la preclusione di cui all’art. 182, comma 1, cod. proc. pen.. Ha inoltre rilevato un profilo ulteriore di irritualità: la nomina allegata al ricorso appariva priva della sottoscrizione digitale del difensore, requisito richiesto dal comma 3 dell’art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022 per gli atti concernenti un procedimento di impugnazione, a tutela della certezza della provenienza dell’atto nel processo penale telematico.

Sulla base di tali rilievi, la nullità eccepita è stata ritenuta insussistente o, comunque, non deducibile dall’interessato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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