Patteggiamento in continuazione e pena base già rideterminata in esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 30806 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel riconoscere la continuazione tra reati in giudizio e reati già oggetto di sentenza irrevocabile di applicazione di pena concordata, il giudice della cognizione non può modificare il trattamento sanzionatorio determinato per i reati già giudicati con il patteggiamento, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena coperte da giudicato. Egli inoltre non può assumere come pena base, per l’aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen., una pena che sia già stata rideterminata dal giudice dell’esecuzione in un provvedimento che ha applicato la continuazione a plurimi reati. Ne consegue l’invalidità dell’accordo ratificato dal giudice, con annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al tribunale perché le parti siano reintegrate nella facoltà di rinegoziarlo e, in mancanza, il giudizio prosegua nelle forme ordinarie.
Il Fatto
Il Tribunale di Macerata, con sentenza del 2.2.2026, ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di due mesi di reclusione per un reato in continuazione con altro reato oggetto di precedente sentenza irrevocabile, ritenuto più grave, e l’ha sostituita con la pena pecuniaria di 600 euro di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona. Il ricorrente ha rilevato che la sentenza nulla precisava sull’entità della pena irrogata con la prima sentenza e che, dal certificato del casellario, risultava un patteggiamento per tre reati riuniti in continuazione con pena finale di un anno di reclusione, sostituita con pena pecuniaria. La sostituzione, superando il limite di un anno previsto dall’art. 53 legge n. 689 del 1981, era pertanto illegale. La questione giunge in Cassazione sul punto della legittimità della pena concordata e ratificata.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto un dato materiale. Dagli atti del fascicolo, prodotti con il ricorso, risulta che il Tribunale di Macerata non disponesse di un certificato aggiornato del casellario giudiziale. Il certificato estratto successivamente ha evidenziato che la sentenza del G.i.p. di Fermo del 2.9.2024 — quella relativa al patteggiamento per il reato ritenuto più grave fra quelli unificati nella sentenza impugnata — era già stata oggetto di un’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva applicato la continuazione con altro reato e rideterminato la pena.
Un ulteriore provvedimento esecutivo ha poi applicato la continuazione ai reati giudicati con numerose sentenze di condanna, compresa quella del 2.9.2024, rideterminando la pena complessiva in otto mesi di reclusione e 1.300 euro di multa, con riconoscimento della sospensione condizionale. Il Tribunale di Macerata, tuttavia, non ha considerato questi precedenti provvedimenti e non ha tenuto conto che il reato ritenuto più grave aveva perso autonomia, essendo rientrato nel provvedimento esecutivo che ha riunito plurimi reati e rideterminato la pena.
Da qui il primo principio. La pena di un anno di reclusione, applicata con la sentenza del 2.9.2024 e fatta propria dalla sentenza impugnata quale pena base per l’aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen., non poteva più essere presa utilmente come riferimento, risultando addirittura superiore alla pena come rideterminata in sede esecutiva.
La Corte enuncia quindi il secondo principio, di carattere generale. Nel riconoscere la continuazione fra i reati in giudizio e quelli già oggetto di sentenza irrevocabile di applicazione di pena concordata, il giudice della cognizione non può modificare il trattamento sanzionatorio determinato per i reati già giudicati con il patteggiamento, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato. Richiama sul punto Sez. 5 n. 521 del 2016, Sez. 2 n. 935 del 2016 e Sez. 6 n. 36402 del 2015.
Ne consegue l’invalidità dell’accordo, come ratificato dal giudice, concluso tra le parti, le quali devono essere reintegrate nella facoltà di rinegoziarlo su altre basi. In mancanza, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie, secondo Sez. 1 n. 16766 del 2010 e Sez. Un. n. 35738 del 2010. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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