Riacquisto di stabilimento industriale e decurtazione dei contributi pubblici (Cass. civ. Sez. I n. 30717 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riacquisto dei beni da parte dei consorzi di sviluppo industriale ai sensi dell’art. 63 della legge n. 448/1998, la nozione di stabilimento non si esaurisce nella sola struttura edile, ma comprende le installazioni industriali, gli impianti e i macchinari in essa contenuti, configurandosi come unità pronta alla produzione. Tuttavia, i contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per l’acquisto di macchinari e impianti non riacquistati dal consorzio non possono essere decurtati dal prezzo di riacquisto. Grava sul cessionario, parte attrice nel giudizio di accertamento del prezzo, l’onere di provare l’ammontare dei contributi afferenti ai beni rimasti estranei al riacquisto, quale eccezione alla decurtazione integrale operata dal consorzio. La decurtazione dei contributi gravati sullo stabilimento opera sull’intero prezzo di riacquisto, comprensivo del valore delle aree, attesa l’inscindibile connessione teleologica tra cessione dell’area e realizzazione dello stabilimento.

Il Fatto

Nel 1999 una società acquirente acquistava da un consorzio industriale provinciale un lotto di terreno destinato alla realizzazione di uno stabilimento produttivo. Non essendo stata avviata l’attività, il consorzio procedeva al riacquisto del lotto ai sensi dell’art. 63 della legge n. 448/1998, senza riconoscere alcuna somma in favore della cessionaria, in forza della decurtazione dei contributi pubblici attualizzati ricevuti per la realizzazione dello stabilimento.

La società conveniva il consorzio dinanzi al Tribunale, che accoglieva la domanda condannando il consorzio al pagamento di una somma a titolo di indennità di riacquisto. La Corte d’appello accoglieva invece l’impugnazione del consorzio e rigettava la domanda, ritenendo che il termine stabilimento includesse anche i macchinari e che, non essendo stata fornita la prova del valore dei beni non riacquistati, tutti i contributi dovessero essere detratti dal valore di stima del compendio. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due questioni: se la nozione di stabilimento comprenda impianti e macchinari, e se l’indennità di riacquisto sia unitaria o scomposta in due voci. Sul primo profilo, il Collegio condivide la lettura del giudice di merito: il lemma stabilimento non si riferisce alla sola struttura edile, ma include le installazioni industriali che vi sono contenute, connotandosi come unità produttiva. Soccorre in tal senso il richiamo all’art. 347-bis cod. nav. e all’art. 2112, comma 5, cod. civ., ove si fa riferimento alla parte dell’azienda intesa come articolazione funzionalmente autonoma.

Tale conclusione non comporta però l’inclusione, tra i contributi da decurtare, di quelli destinati all’acquisto di macchinari non riacquistati. Sul punto è preclusiva la statuizione della corte territoriale, non impugnata con ricorso incidentale, secondo cui la decurtazione non vale per i beni rimasti estranei al riacquisto. Tale affermazione è stata superata solo dall’accertamento, in concreto, della mancanza di prova del corrispondente valore.

La Corte conferma la ripartizione dell’onere probatorio. Poiché il consorzio aveva decurtato tutti i contributi e la società ha agito per ottenere il pagamento, dolendosi dell’inclusione dei contributi relativi a impianti e macchinari, l’onere di provare l’entità di questi ultimi gravava sull’attrice, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., prima ancora che per il principio di vicinanza della prova.

Sulla seconda questione, la Corte esclude che i contributi vadano decurtati dal solo valore degli stabilimenti. La bipartizione del terzo comma riflette le due eventualità dei commi precedenti: riacquisto delle sole aree, oppure riacquisto unitamente alle aree degli stabilimenti ivi realizzati. Solo in quest’ultima ipotesi la decurtazione grava su entrambe le componenti dell’unico prezzo di riacquisto. Il valore dello stabilimento non può del resto prescindere dall’area di sedime, cui è teleologicamente connesso.

Né è trascurabile l’esigenza di tutelare la finanza pubblica allargata. La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 23051 del 2022, Cass. Sez. Un. n. 8091 del 2020 e Cass. Sez. Un. n. 2505 del 2020, secondo cui il criterio teleologico può eccezionalmente prevalere su quello letterale quando quest’ultimo conduca a effetti distorsivi. Quanto all’avvio del procedimento di recupero da parte del Ministero, la censura è infondata: si tratta di iniziative con presupposti normativi diversi ma medesimo scopo, non incompatibili. Il ricorso è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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