Opposizione all’esecuzione e contestazione del credito: il riparto non è l’unico rimedio (Cass. civ. Sez. III n. 16664 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dal debitore esecutato avverso il credito di un creditore munito di titolo, il rimedio dell’opposizione distributiva di cui all’art. 512 cod. proc. civ. non è esclusivo. Il debitore può contestare l’an e il quantum del credito con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., senza attendere la fase distributiva, sussistendo in ogni momento dell’esecuzione il suo interesse alla contestazione. La scelta tra i due rimedi, o la loro proposizione consecutiva, è rimessa al titolare dell’opzione. La riforma in appello del quantum debeatur in diminuzione non caduca il processo esecutivo, che prosegue senza soluzione di continuità nei limiti del nuovo titolo, con efficacia ex tunc anche sugli atti già compiuti. Il rigetto di un’istanza di c.t.u. è sindacabile in cassazione solo quando la parte non abbia altro mezzo di prova.
Il Fatto
Nel 2005 fallisce una società. Il fallimento agisce per il risarcimento del danno contro l’amministratore: il Tribunale di Treviso accoglie e condanna al pagamento di una somma, poi ridotta in appello. Nel 2012 il fallimento avvia l’esecuzione forzata; intervengono una banca, poi cessionaria del proprio credito, e un’altra società, a fondamento di un decreto ingiuntivo su fideiussione.
Nel 2017 l’esecutato propone opposizione all’esecuzione, contestando il titolo, la validità del mutuo e l’estinzione del credito. Il Tribunale rigetta; la Corte d’appello accoglie solo in parte, accertando che il credito della cessionaria è inferiore di una somma a quanto precettato. Ricorre per cassazione l’esecutato; resistono le altre parti, con ricorso incidentale della cessionaria sul punto degli acconti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione delle cessionarie. Per la società il cui credito è fondato su decreto ingiuntivo opposto e definito con giudicato, sul punto si è formato il giudicato esterno. L’eccezione è inoltre incompatibile con la condotta di chi, in primo grado, ha dedotto l’estinzione dell’obbligazione principale e quindi della fideiussione: chi oppone al creditore l’avvenuto pagamento ne ammette l’esistenza e la titolarità.
Quanto alla cessionaria intervenuta in appello, la Corte rileva che il giudice di merito ha accertato in fatto la titolarità del credito: l’accertamento non è censurabile in sede di legittimità. Correttamente, poi, l’eccezione è stata ritenuta inammissibile, perché il giudizio di opposizione all’esecuzione è circoscritto ai motivi prospettati nel ricorso introduttivo.
Sul motivo fondato sulla giurisprudenza della CGUE 10.9.2014 in causa C-34/13, la Corte lo dichiara inammissibile, per essere i titoli azionati passati in giudicato, e infondato: difetta la prova della qualità di consumatore dell’esecutato, che ha contratto i debiti come amministratore o garante di società. La pronuncia sovranazionale, del resto, non preclude le azioni esecutive fino alla definitiva pronuncia sulle contestazioni.
Il motivo sulla riforma in appello del quantum debeatur in diminuzione è infondato: opera l’effetto sostitutivo con efficacia ex tunc del titolo esecutivo, e il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità nei limiti fissati dal nuovo titolo, con persistente efficacia degli atti anteriormente compiuti.
Sul credito da fideiussione, la Corte ribadisce che l’estinzione andava fatta valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non in quello all’esecuzione. Quanto alla c.t.u., il rigetto è sindacabile solo se la parte non ha altro mezzo di prova e la domanda sia respinta per difetto di prova: qui il giudice di merito ha escluso l’usurarietà sulla base degli atti.
Sul ricorso incidentale la Corte afferma il principio centrale: il rimedio ex art. 512 cod. proc. civ. non esclude l’opposizione all’esecuzione per contestare il credito del creditore munito di titolo, senza attendere la fase distributiva. Quanto agli acconti, il giudice d’appello non ha violato l’art. 1194 cod. c.c.: ha rimesso il calcolo al giudice dell’esecuzione.
Nota della Redazione
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