Giurisdizione contabile sulle controversie funzionali al diritto a pensione pubblica (Cass. Sez. Un. n. 35002 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina dall’oggetto sostanziale della domanda, da identificarsi in funzione della causa petendi e della reale natura della controversia, non della prospettazione delle parti. Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, tutte le controversie concernenti la sussistenza, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle funzionali al diritto alla pensione. Rientra pertanto nella giurisdizione contabile la domanda con cui il titolare di pensione pubblica sospesa dall’Inps invochi il ripristino del trattamento e il pagamento degli arretrati. La contestazione dell’insussistenza della posizione assicurativa presso la gestione pubblica attiene al merito e non alla giurisdizione.
Il Fatto
Il ricorrente, già titolare di un trattamento pensionistico pubblico, ha adito la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale, per far accertare il diritto alla prestazione e ottenere l’annullamento della nota con cui l’Inps ne aveva disposto la sospensione cautelativa, con condanna al ripristino e al pagamento degli arretrati.La sospensione era stata decisa a seguito di una condanna del medesimo, in un separato giudizio per responsabilità amministrativo-contabile, al risarcimento del danno in favore del M.I.U.R. per avere esercitato a lungo la professione di docente senza il prescritto titolo di studio.
La sezione regionale ha accolto il ricorso. L’Inps ha appellato deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice ordinario; la Corte dei conti, sezione centrale d’appello, ha rigettato l’impugnazione. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. e degli artt. 24, 25, 103, 111 e 113 Cost. e dell’art. 207 del d.lgs. n. 174/2016. Secondo l’Inps, poiché lo svolgimento di mansioni di fatto ex art. 2126 cod. civ. non integra attività di pubblico impiego e non può fondare l’accredito presso la gestione pubblica, il petitum sostanziale andrebbe individuato nel diritto a una prestazione erogata dall’AGO, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte, richiamando l’art. 386 cod. proc. civ., ribadisce che la giurisdizione si determina dall’oggetto della domanda secondo il criterio del petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, individuati in funzione della causa petendi e della protezione accordata in astratto dall’ordinamento alla posizione dedotta, senza rilievo della prospettazione della parte. Richiama Sezioni Unite n. 6404 del 2005, n. 28020 del 2022 e n. 15848 del 2024.
Spettano in via esclusiva al giudice contabile, per gli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione da parte dell’ente obbligato, con giurisdizione estesa al merito (tra le tante, Sezioni Unite n. 7755 del 2017 e n. 11869 del 2016). La giurisdizione ricomprende le domande funzionali alla pensione, perché connesse al relativo diritto, quali l’accertamento delle somme necessarie a titolo di contributi volontari (Sezioni Unite n. 29396 del 2018; n. 26935 del 2014) e la ripetizione degli importi versati in eccedenza (Sezioni Unite n. 26252 del 2018).
La Corte distingue poi la domanda formulata nel corso del rapporto di lavoro, devoluta al giudice del rapporto, da quella proposta dal dipendente già in quiescenza e diretta a incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, appartenente alla giurisdizione contabile (Sezioni Unite n. 15057 del 2017; n. 10131 del 2012).
Nel caso concreto, il petitum sostanziale attiene al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico già goduto e sospeso, rivendicato sulla base del rapporto previdenziale alimentato dalla contribuzione versata dal M.I.U.R. e non rettificato. La situazione giuridica fatta valere riguarda esclusivamente la prestazione pensionistica dovuta per effetto dei contributi versati. La denuncia di illegittimità della nota di sospensione rientra nel petitum solo quale conseguenza del diritto invocato.
Il difetto di giurisdizione, osserva la Corte, è dedotto dall’Inps non per errata qualificazione della domanda, ma per la sua infondatezza, potendo il ricorrente ambire solo a una pensione AGO. Tale rilievo attiene al merito, non alla giurisdizione, ed esula dai confini dell’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto rigettato e dichiarata la giurisdizione del giudice contabile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.