Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione delle prove senza confutare la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 11648 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza analitica critica degli argomenti posti a base della decisione impugnata, si limiti a riprodurre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito e miri a una rivalutazione o a una alternativa rilettura delle fonti probatorie. Tali doglianze sono estranee al sindacato di legittimità, salvo che il ricorrente individui specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il controllo sulla dosimetria della pena resta escluso quando la motivazione sia logica, coerente e corretta in punto di diritto.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado. Con unico motivo deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe meramente ripetuto le argomentazioni del giudice di prime cure, fondandosi su una valutazione soggettiva basata su ipotesi investigative prive di riscontro oggettivo. Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII penale rileva anzitutto che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Esso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da una necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il ricorso difetta inoltre della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione la Corte richiama Sez. VI n. 8700 del 2013 e Sez. Un. n. 8825 del 2016, precisando che i principi espressi in tema di motivi d’appello trovano applicazione anche nel ricorso per cassazione.

La doglianza è poi volta a prefigurare una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Essa afferisce altresì al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte d’appello, che appare logica e congrua e corretta in punto di diritto, quindi immune da vizi di legittimità. Anche la motivazione sulla dosimetria della pena è coerente: i giudici del gravame hanno confermato la scelta dei primi giudici, che avevano concesso le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, ma, tenuto conto della reiterazione, hanno deciso di discostarsi dal minimo edittale nella determinazione della pena base.

Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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